Legge Ordinaria n. 500 del 04/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1977 n. 220)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976, nonchè dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 1 giugno 1977, n. 307,
recante  proroga  dei  termini  di  scadenza di alcune agevolazioni a
favore  dei  contribuenti  delle  zone  della  regione Friuli-Venezia
Giulia  colpite  dal  terremoto  nel  1976,  nonche'  dei  termini di
prescrizione  e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette
sugli affari, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 2, terzo comma, le parole: rata di febbraio 1978, sono
sostituite con le seguenti: rata di giugno 1978.
  Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
  Art.  3-bis.  -  Ai  contribuenti  soggetti all'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al
primo  comma  dell'articolo  2 del presente decreto, nonche' a quelli
aventi  domicilio  fiscale  in  comuni diversi da quelli terremotati,
limitatamente  all'imposta  relativa  ai  redditi prodotti nei comuni
sopra  indicati,  e  ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito
delle  persone  giuridiche,  relativamente  alle  aziende indicate al
precedente  articolo  3 del presente decreto non si applicano per gli
anni  1977  e  1978 le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97,
modificata  dal  decreto-legge  18 marzo 1977, n. 66, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 maggio 1977, n. 198.
  Art.   3-ter.   -   Il   termine  del  31  dicembre  1977  previsto
dall'articolo   40,  primo  e  quinto  comma,  del  decreto-legge  18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre 1976, n. 730, e' prorogato al 30 giugno 1979.
  Art. 3-quater. - I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei
terreni  ed  i  redditi  agrari  prodotti nei comuni indicati a norma
dell'articolo   20   del   decreto-legge  13  maggio  1976,  n.  227,
convertito,  con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e
nei  comuni  indicati  a  norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre  1976, n. 730, per gli anni 1977-78 sono esclusi dall'imposta
locale  sui  redditi  e  non  concorrono  alla formazione del reddito
imponibile  ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e
delle persone giuridiche.
  Art.  3-quinquies.  -  Le  domande,  gli  atti,  i provvedimenti, i
contratti   comunque  relativi  all'attuazione  delle  leggi  per  la
ricostruzione  e  lo  sviluppo del Friuli, e qualsiasi documentazione
diretta  a  conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo,
di  registro,  ipotecarie  e  catastali  e dalle tasse di concessione
governativa nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635,
e  dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
  E'  fatta  salva  l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di
credito.
  All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data  del  30  giugno 1977 o, successivamente, dalla data dell'inizio
della  ripresa  dell'attivita'  produttiva  delle aziende colpite dal
terremoto,  e'  concesso  per  il  periodo  di un anno lo sgravio dei
contributi   previdenziali  ed  assistenziali  maturati  nei  periodi
suddetti  e dovuti dalle aziende industriali, artigiane, commerciali,
agricole e diretto-coltivatrici ubicate:
      a)  nei  comuni  indicati dall'articolo 20 del decreto-legge 13
maggio  1976,  n.  227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio  1976,  n.  336,  e  nei  comuni indicati dall'articolo 11 del
decreto-legge   18   settembre   1976,   n.   648,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 740;
      b)  negli  altri  comuni  indicati  a  norma  dell'articolo del
decreto-legge  13  maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni,
nella  legge  29  maggio  1976,  n.  336,  relativamente alle aziende
gravemente  danneggiate  nella  loro attivita' lavorativa per effetto
degli eventi sismici.
  Dopo il primo comma, e', inserito il seguente:

    Lo  sgravio  di  cui  al  primo comma si applica anche a tutte le
imprese,  limitatamente  alle  prestazioni  di  lavoro effettuate nei
confronti  degli  enti  pubblici per spese attinenti all'emergenza ed
alla  ricostruzione  nonche'  nei  confronti dei soggetti danneggiati
dagli  eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai
comuni competenti, per opere attinenti alla ricostruzione.
  L'ultimo comma e' sostituito con i seguenti:

  Al relativo onere si provvedera' con il ricavo netto conseguente al
ricorso  ad  operazioni  finanziarie che il Ministro per il tesoro e'
autorizzato ad effettuare nell'anno 1977 nella forma di assunzione di
mutui  con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri
istituti  di  credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati, in
deroga  anche  a  disposizioni  di  legge  e  di  statuto,  oppure di
emissioni  di  buoni  poliennali  del  Tesoro,  oppure di certificati
speciali di credito.
  I  mutui  con  gli  istituti  di credito di cui al precedente comma
saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che
verranno  stabilite  con  apposite convenzioni da stipularsi tra essi
istituti  ed  il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del
Ministro  per  il  tesoro.  Il  servizio  dei mutui sara' assunto dal
Ministero  del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli
stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate
a favore dei predetti istituti di credito.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
presente decreto.
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
  Art.  4-bis.  -  Resta  confermato  che le disposizioni di cui agli
articoli  3,  4, 4-bis, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge
13 maggio 1976, n. 227, convertito; con modificazioni, nella legge 29
maggio  1976,  n. 336, si applicano, a far data rispettivamente dagli
eventi  sismici  del  maggio  e  del  settembre  1976 e per i periodi
previsti  dalle  leggi  medesime,  a  tutte  le  aziende industriali,
artigiane,  commerciali,  agricole  diretto-coltivatori, nonche' agli
esercenti  attivita'  professionali ed artistiche operanti nei comuni
della   regione   Friuli-Venezia   Giulia,   determinati   ai   sensi
dell'articolo  20 del decreto stesso ed ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge  18  settembre  1976;  n.  648,  convertito in legge 30
ottobre 1976, n. 730.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - PANDOLFI -
                                                   STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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