Legge Ordinaria n. 524 del 04/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1977 n. 225)
Disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel  corso  del  periodo  d'appalto esattoriale 1975-83 la gestione
delle esattorie vacanti alla data di entrata in vigore della presente
legge  o  che  si  renderanno  vacanti  per  disdetta  da parte degli
esattori,  per  le  quali  non sia possibile il collocamento nei modi
previsti  dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963,
n.  858,  puo'  essere  conferita  dal Ministro per le finanze ad una
societa'   per   azioni   da   costituire   dal  Consorzio  nazionale
obbligatorio  tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la
meccanizzazione dei ruoli costituito con decreto del Presidente della
Repubblica  2  agosto  1952,  n.  1141,  in attuazione della legge 13
giugno  1952,  n. 693, della quale, in ogni caso, il Consorzio stesso
deve detenere almeno i tre quarti delle azioni.
  La  societa'  deve  essere  costituita  entro  il termine di trenta
giorni  dall'entrata in vigore della presente legge e deve avere come
esclusivo  oggetto  sociale  la  gestione,  secondo le norme vigenti,
delle esattorie di cui al precedente comma.
  Per ciascuna esattoria conferita alla societa' l'aggio e' stabilito
nella misura piu' favorevole goduta dalla stessa esattoria durante il
decennio  1964-73. Il prefetto, sentiti l'intendenza di finanza ed il
comune, puo' stabilire particolari norme di gestione.
  Le  esattorie  vacanti  collocate  nei  modi  previsti dal presente
articolo,  ricomprese  nella circoscrizione territoriale del medesimo
ufficio  delle  imposte,  a  richiesta della societa', possono essere
consorziate  tra  loro con decreto del prefetto, sentiti l'intendenza
di finanza ed i comuni interessati.
 

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