Legge Ordinaria n. 535 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1977 n. 226)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351,
recante  esonero  dalle  sanzioni  per  le  dichiarazioni dei redditi
presentate  entro  il  15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di
alcuni  uffici  distrettuali  delle  imposte dirette, con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello
di  allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977
per  le  dichiarazioni  indicate nel comma precedente, che presentino
dello  modello  anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la
pena  pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784".
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Gli  atti  di  determinazione  delle  quote di partecipazione agli
utili  delle  imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976 ed
aventi   data   certa,  qualora  difettino  di  requisiti  formali  e
sostanziali possono essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto
mediante  rinnovazione  dell'atto, a condizione che il nuovo atto non
sia  innovativo  ne'  in ordine alle persone dei collaboratori ne' in
ordine  alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come
parte integrante, copia dell'atto precedente".
  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  2-bis.  -  L'ultimo  comma  dell'articolo  5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con
l'articolo  9  della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e' sostituito dal
seguente:
    "I  redditi  delle  imprese familiari di cui all'articolo 230-bis
del  codice  civile  sono imputati a ciascun collaboratore familiare,
proporzionalmente   alla  sua  quota  di  partecipazione  agli  utili
dell'impresa,  quando  la  quota  di  partecipazione agli utili viene
fissata  prima  dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o
con   scrittura   privata  autenticata  dal  notaio.  Per  i  redditi
conseguiti  negli  anni  1975  e  1976 l'atto pubblico o la scrittura
privata   autenticata   debbono   essere   perfezionati  prima  della
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975.
Gli   atti   predetti   debbono   essere   sottoscritti  da  tutti  i
partecipanti"".
  "Art.  2-ter.  -  Fermo  restando  quanto  disposto dal terzo comma
dell'articolo  21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e' prorogato al
30   giugno   1978  il  termine  per  la  formazione  e  la  consegna
all'intendente  di  finanza  di tutti i ruoli concernenti le imposte,
comprese  quelle  riscuotibili  mediante  versamento  diretto  e  non
versate,  nonche'  le relative soprattasse ed interessi, liquidate in
base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nell'anno 1976.
  E'   altresi'  prorogata  a  tale  data  la  formazione  dei  ruoli
dell'imposta  locale  sui redditi determinata dall'ufficio per l'anno
1975 in base alle risultanze catastali".
  All'articolo  3,  dopo  le  parole: "legge 9 ottobre 1971, n. 825",
sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 1978,".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 agosto 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - PANDOLFI -
                                                   STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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