Legge Ordinaria n. 556 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1977 n. 228)
Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad
indire  concorsi  per  il  reclutamento  di personale impiegatizio ed
operaio in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968,
n.  249,  nei  limiti delle disponibilita' di organico esistenti alla
data  di  indizione dei singoli concorsi, con facolta' di comprendere
nei numero dei posti anche quelli che si rendano comunque disponibili
durante l'anno.
  La  nomina dei vincitori non potra' avere decorrenza anteriore alla
vacanza del relativo posto.
  I  vincitori  del  concorso  devono  permanere  nella sede di prima
destinazione  per  almeno cinque anni dalla data di assunzione, salva
la  facolta'  dell'Amministrazione  di  trasferirli  anche  prima del
compimento  di detto periodo per specifiche esigenze di servizio alle
quali  non  sia  possibile  provvedere  con  personale che abbia gia'
prestato  servizio  per cinque anni nella sede di prima designazione.
In  ogni  caso  il  trasferimento non puo' avvenire prima di due anni
dalla data di assunzione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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