Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 62 del 17/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 marzo 1977 n. 76)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, concernente consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "crediti a breve termine", sono aggiunte le seguenti: "comprese le anticipazioni di tesoreria e le esposizioni a breve delle aziende di trasporto di comuni, province e loro consorzi", e dopo la parola: "accordati", sono aggiunte le seguenti: "dai tesorieri"; al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve deve essere depurata, ai fini della concessione dei mutui di cui al primo comma, delle somme afferenti versamenti effettuati con vincolo di specifica destinazione". All'articolo 2, il secondo comma e' sostituito dai seguenti: "I mutui sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Fino al 31 dicembre 1977 i cespiti delegabili potranno essere impegnati, sino alla concorrenza di importi di spesa gia' deliberati e non concretati in mutuo, a garanzia di mutui destinati esclusivamente ad opere pubbliche obbligatorie, con priorita' per quelle indicate dall'articolo 16-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492"; al terzo comma, dopo le parole: "nei confronti", sono aggiunte le seguenti: "dei tesorieri", e dopo la parola: "nominativamente", sono aggiunte le seguenti: "al tesoriere"; al quarto comma sono premesse le parole: "Agli effetti dei rapporti tra sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti e i tesorieri, le aziende o gli istituti di credito"; dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente comma: "L'ammortamento delle cartelle di credito comunale e provinciale puo' essere effettuato per sorteggio annuale o mediante altra modalita' che verra' indicata nel decreto autorizzativo della emissione dei titoli di cui all'articolo 2 della parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453"; al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora entro la predetta data non venga emanato un provvedimento generale di consolidamento dei debiti degli enti locali il Governo adottera' i provvedimenti necessari per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui consolidati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto". All'articolo 4, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora entro il 31 dicembre 1977 non venga emanato un provvedimento generale di consolidamento dei debiti degli enti locali il Governo adottera' i provvedimenti necessari per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui consolidati ai sensi del presente articolo". All'articolo 5, primo comma, la parola: "ancora", e' sostituita con la seguente: "complessivamente", e dopo le parole: "per altro titolo", sono aggiunte le seguenti: "compresi i crediti eventualmente vantati dalle regioni per anticipazioni concesse su mutui previsti a pareggio di bilancio"; il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite le modalita' per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui al precedente comma". All'articolo 6, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", aumentato della residua perdita di esercizio delle aziende di trasporto dei comuni, delle province e loro consorzi, non compresa nei bilanci degli enti locali"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti concede ai comuni e alle province i cui bilanci presentano pareggio economico per l'anno 1976 e disavanzo economico per il 1977 le anticipazioni di cui al primo comma del presente articolo nella misura che sara' determinata nel decreto ministeriale di autorizzazione del mutuo a copertura del disavanzo da emanarsi nei casi di cui sopra dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del bilancio preventivo approvato dal comitato regionale di controllo. L'anticipazione non potra' superare il 70 per cento del mutuo autorizzato e sara' aumentata della residua perdita di esercizio delle aziende di trasporto dei comuni, delle province e loro consorzi non comprese nei bilanci di detti enti locali". All'articolo 8, le parole: "ed alle province" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province ed alle aziende di trasporto di cui al primo comma dell'articolo 1"; dopo le parole: "della Cassa depositi e prestiti", sono aggiunte le seguenti: ", delle anticipazioni previste da norme regionali, erogate dalle regioni stesse, in misura comunque non superiore a quelle previste, dal primo comma del precedente articolo 6", e sono aggiunte, in fine, le parole: "e, per le aziende di trasporto di cui al primo comma dell'articolo 1, i tre dodicesimi delle entrate proprie accertate nel bilancio dell'anno precedente"; sono poi aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Fanno inoltre eccezione i prefinanziamenti di mutui gia' concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima della avvenuta aggiudicazione dei lavori. A decorrere dal 1977, nei contratti di tesoreria, ancorche' stipulati, e' fatto obbligo di prevedere anticipazioni di tesoreria sino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente". L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1977, i comuni, le province, le loro aziende e i loro consorzi, non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976. Per l'anno 1977 non potra' essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976. Sempre entro i limiti di cui al primo comma, sono fatti salvi i rinnovi o le conferme in servizio di personale precario comunque intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella della legge di conversione, purche' siano oggetto di apposita deliberazione del competente organo comunale o provinciale. Nell'anno 1977 le province, i comuni o i loro consorzi che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi di trasporto pubblico gia' in concessione a privati e provvedano alla gestione diretta dei servizi predetti, debbono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende private concessionarie alla data di entrata in vigore del presente decreto. I concorsi per l'assunzione del personale deliberati prima della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si intendono validi nei limiti di cui al primo comma del presente articolo". Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 9-bis. - Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consigli degli enti locali, tenuto conto dei loro programmi, devono deliberare un piano di riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici, dei servizi e delle aziende speciali, in base a criteri di efficienza e di economicita' di gestione e di sviluppo della professionalita' dei dipendenti. Il piano di cui al comma precedente deve essere realizzato prioritariamente mediante la mobilita' del personale dipendente dall'ente locale e dalle sue aziende speciali. Art. 9-ter. - I comuni e le province, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto del consolidamento dei debiti a breve, di cui all'articolo 1, e delle quote di mutuo di cui all'articolo 5, provvedono a deliberare o a modificare i consuntivi per gli esercizi finanziari 1976 e precedenti e ad accertare gli eventuali disavanzi d'amministrazione, comprensivi delle perdite delle aziende municipalizzate. Le risultanze di tali consuntivi devono essere trasmesse ai Ministeri dell'interno e del tesoro. Art. 9-quater. - Il Governo, tenuto conto dei programmi regionali per i piani di trasporto pubblico e dei programmi comunali di cui all'articolo 9-bis, provvedera', entro novanta giorni dallo spirare del termine indicato in detto articolo, a determinare le modalita' per la costituzione di un fondo nazionale dei trasporti. Art. 9-quinquies. - I comuni e le province sono esonerati dall'obbligo della restituzione di somme che, in conseguenza dei provvedimenti di conguaglio in base ai dati del censimento della popolazione 1971, risultino aver percepito in piu' per le entrate sostitutive della soppressa compartecipazione all'imposta generale sull'entrata, sino all'entrata in vigore del provvedimento generale di consolidamento di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto. I risultati del censimento 1971 avranno invece effetto per la determinazione di dette entrate a partire dall'esercizio 1977. Art. 9-sexies. - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 non trovano applicazione nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti fissati dal testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473. Art. 9-septies. - Il collocamento dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti o dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, puo' essere effettuato sia direttamente sia tramite consorzi costituiti tra aziende ed istituti di credito. Art. 9-octies. - L'articolo 252 del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito dal seguente: "I profitti netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti, al netto delle eventuali perdite delle gestioni annesse, sono devoluti per otto decimi al tesoro dello Stato e per due decimi in aumento del fondo di riserva della Cassa medesima; la eventuale eccedenza negativa resta a carico del bilancio dello Stato". Nei confronti della Cassa per la formazione della proprieta' contadina e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali la norma di cui al precedente comma avra' applicazione a decorrere dall'esercizio 1978. Il primo comma dell'articolo 253 del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito dal seguente: "La Cassa depositi e prestiti alimenta il fondo di riserva degli interessi del fondo stesso e di due decimi degli utili netti, determinati ai sensi dell'articolo precedente "". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - COSSIGA - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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