Legge Ordinaria n. 65 del 05/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1977 n. 77)
Interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  34,  primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, va
applicato secondo la seguente interpretazione autentica:
  "I  titolari  di  pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione
generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei  lavoratori  dipendenti,  liquidata o da liquidare con decorrenza
anteriore  al  1  maggio  1968,  i quali successivamente alla data di
decorrenza  della  pensione  stessa abbiano prestato opera retribuita
alle  dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 180 giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  per la
riliquidazione  della  pensione  in godimento secondo le norme di cui
all'articolo  11,  primo  e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16
della legge 30 aprile 1969, n. 153".
 

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