Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 749 del 17/10/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 ottobre 1977 n. 285)
Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito.
Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli articoli da 1 a 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernenti disposizioni in materia di riscossione di imposte sui redditi sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1. - A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976. L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire duecentocinquantamila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. I coniugi che ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a lire duecentocinquantamila. Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta e' liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento". "Art. 2. - Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in piu' e' rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto. In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le disposizioni del precedente comma non si applicano: a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'articolo 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto". "Art. 3. - I versamenti previsti nella presente legge sono effettuati a norma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma dell'articolo 3, n. 3, dello stesso decreto, per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati".
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