Legge Ordinaria n. 749 del 17/10/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 ottobre 1977 n. 285)
Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli articoli da 1 a 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernenti
disposizioni  in  materia  di riscossione di imposte sui redditi sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art.  1.  -  A  decorrere  dall'anno  1977 i contribuenti soggetti
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  o all'imposta sul
reddito  delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre
di  ciascun  anno,  a  titolo  di  acconto dell'imposta dovuta per il
periodo  d'imposta  in  corso,  un  importo  pari  al  75  per  cento
dell'imposta  relativa al periodo precedente, come indicata, al netto
delle  detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto,
nella  dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se
per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto
e' commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito
complessivo  che  avrebbe  dovuto  essere  dichiarato, al netto delle
detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.
  I  soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui
esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono
effettuare   il  versamento  nell'undicesimo  mese  dell'esercizio  o
periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione
iniziato dopo il 30 giugno 1976.
  L'acconto  non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo
d'imposta   precedente  al  netto  delle  detrazioni  e  dei  crediti
d'imposta  e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore
a  lire duecentocinquantamila per i contribuenti soggetti all'imposta
sul  reddito  delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
  I coniugi che ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977,
n.  114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al
periodo  d'imposta  precedente  possono  effettuare  separatamente il
versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il
75  per  cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata
nella  dichiarazione  congiunta,  diminuita  delle  detrazioni  e dei
crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base
alla  dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto
ammontare  risulta non superiore a lire duecentocinquantamila. Per il
periodo   d'imposta   in   corso,  i  coniugi  che  hanno  effettuato
separatamente    il    versamento    d'acconto   debbono   presentare
dichiarazioni  separate;  ove presentino una dichiarazione congiunta,
l'imposta  e'  liquidata  separatamente  nei confronti di ciascuno di
essi  al  netto  delle  detrazioni  e  dei  crediti d'imposta e delle
ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre
disposizioni dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
  Nel  caso  di  successione apertasi durante il periodo d'imposta in
corso  alla  data  stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi
non sono tenuti al versamento".
  "Art.  2.  -  Entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione  deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta
in  base  alla  dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei
crediti  d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai
sensi dell'articolo 1.
  Se  l'ammontare  dell'acconto  versato  risulta  superiore a quello
dell'imposta   dovuta,  al  netto  delle  detrazioni  e  dei  crediti
d'imposta  e  delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di
cui  al  primo comma, la somma versata in piu' e' rimborsata ai sensi
degli   articoli  41  e  42-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con
gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto.
  In  caso  di  omesso  o  ritardato versamento dell'acconto previsto
dall'articolo  1  della  presente  legge o della differenza di cui al
primo  comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in
misura  insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e
92  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni.
  Le disposizioni del precedente comma non si applicano:
    a)  quando  sia  omesso  il versamento dell'acconto, se l'imposta
dovuta  in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente
articolo,  al  netto  delle  detrazioni  e  crediti d'imposta e delle
ritenute   di   acconto,   sia   di   ammontare   non   superiore   a
duecentocinquantamila  lire  per  i contribuenti soggetti all'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche  ed  a  lire quarantamila per i
contribuenti   soggetti   alla  imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche;
    b)  quando  l'acconto  versato  sia  inferiore a quello dovuto ai
sensi  dell'articolo 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta
dovuta  in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente
articolo,  al  netto  delle  detrazioni  e  crediti d'imposta e delle
ritenute di acconto".
  "Art.  3.  -  I  versamenti  previsti  nella  presente  legge  sono
effettuati  a  norma  dell'articolo  3-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  per i contribuenti
soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, e a norma
dell'articolo  3,  n.  3,  dello  stesso decreto, per quelli soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
  Alla   dichiarazione   devono   essere   allegate  le  attestazioni
comprovanti i versamenti effettuati".
 

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