Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 791 del 18/10/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 novembre 1977 n. 298)
Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni: a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; c) parti elettriche di ascensori e montacarichi; d) contatori elettrici; e) prese e spine di corrente per uso domestico; f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici; h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunita' economica europea; i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunita' economica europea.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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