Legge Ordinaria n. 792 del 18/10/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 novembre 1977 n. 298)
Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n.
829, e' sostituito dal seguente:
  "Il  consiglio  di  amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31
dicembre  1977  ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione
della presente legge".
  Il terzo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
  "Fino  al  31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato  e'  autorizzata  a fornire prestazioni di personale e l'uso di
mezzi   a  favore  dell'OPAFS  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
necessarie   al   conseguimento  dei  fini  istituzionali  dell'OPAFS
medesima,  alla  quale  versera'  il contributo di cui al punto 3 del
primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione
da essa sostenute".
 

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