Legge Ordinaria n. 863 del 03/10/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1977 n. 329)
Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  istituzione  presso  la  tesoreria centrale di
apposito conto corrente infruttifero denominato "Ministero del tesoro
-  Somme  occorrenti  per  l'esecuzione dei regolamenti comunitari in
attuazione  dell'articolo  189  del  trattato  di Roma", destinato ai
finanziamento degli oneri derivanti dai regolamenti comunitari.
  Alla  determinazione  dell'onere  relativo  a  ciascun  regolamento
comunitario  si provvede con decreto del Presidente della Repubblica,
da  emanare  su  proposta  del  Ministro  per gli affari esteri e del
Ministro  per  il  tesoro,  di  concerto con i Ministri preposti alle
altre  amministrazioni  interessate.  Con  lo  stesso  decreto  viene
disposto   il  prelievo  dell'importo  relativo  dal  conto  corrente
infruttifero  ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato
di  previsione  dell'entrata e della correlativa assegnazione, per la
formazione delle necessarie dotazioni, agli stati di previsione della
spesa delle amministrazioni di pertinenza.
  I  decreti  di cui al precedente comma saranno sottoposti al parere
non  vincolante  di  una  commissione parlamentare composta da undici
senatori  e  undici  deputati,  in  rappresentanza  proporzionale dei
gruppi  parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere
su  designazione  dei  Presidenti dei gruppi stessi. Si prescinde dal
parere   della  commissione  parlamentare,  qualora  questo  non  sia
espresso entro 15 giorni dalla richiesta.
  Per  l'applicazione dei regolamenti comunitari la cui esecuzione e'
affidata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA) restano ferme le disposizioni di cui alla legge 31 marzo 1971,
n. 144.
 

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