Legge Ordinaria n. 87 del 12/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1977 n. 90)
Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli   articoli   1  e  2  della  legge  11  aprile  1955,  n.  288,
sull'autorizzazione  al  Ministero  degli  affari  esteri a concedere
borse di studio sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  1.  -  Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli
stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere:
    a)  premi,  borse  di  studio  e  sussidi a cittadini stranieri o
apolidi  nonche'  a  cittadini  italiani  residenti  all'estero o ivi
dimoranti   per  motivi  di  lavoro  temporanei  e  loro  discendenti
conviventi,  i  quali  vengano  in  Italia  a  scopo  di  studio,  di
perfezionamento  o  di  specializzazione o per effettuare ricerche di
carattere scientifico;
    b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero
a  scopo  di  studio  o di perfezionamento o di specializzazione o di
ricerche,   di   cui   il   Ministero  degli  affari  esteri  ravvisi
l'opportunita'  nel  quadro  dei  rapporti  culturali internazionali,
ferme  restando le disposizioni relative alla concessione di borse di
studio per iniziativa di altre amministrazioni;
    c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il
Ministero  degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad
accordi  per  i  fini di cui alle lettere a) e b), d) sussidi ad enti
italiani per le finalita' di cui alle lettere a) e b) e per attivita'
assistenziali  a  favore  di cittadini italiani residenti all'estero,
che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici.
  Art.  2.  I  premi,  le  borse  di  studio ed i sussidi di cui alla
lettera  a)  dell'articolo  1  sono  concessi  su  indicazione  delle
rappresentanze  diplomatiche  italiane  nei  Paesi di residenza degli
interessati,   siano  essi  cittadini  italiani  o  stranieri  ovvero
apolidi.
  I  premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi
su  indicazione  di  apposite  commissioni,  costituite dal Ministero
degli  affari  esteri,  cui saranno chiamati a partecipare professori
universitari  di  ruolo  competenti  per  materia e un rappresentante
designato dal Ministero della pubblica istruzione.
  L'ammontare   dei   premi   e   sussidi  di  cui  alla  lettera  b)
dell'articolo  1  non  potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento
della somma stanziata nel relativo capitolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 marzo 1977

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - FORLANI
                                                           - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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