Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 92 del 31/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1977 n. 90)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, nel primo e nel secondo comma, la data: "31 gennaio 1980" e' sostituita dall'altra "31 gennaio 1981"; dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "La proroga si applica anche alle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite ai consorzi costituiti fra gli enti locali e le imprese di cui al comma precedente, Sono fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale. Nei confronti delle acque vincolate dal piano regolatore generale degli acquedotti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, la proroga prevista dal presente decreto opera fino all'attuazione totale o parziale delle utilizzazioni delle acque in vista delle quali il vincolo e' stato disposto e comunque non oltre il 1981". Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: Art. 1-bis. - "La proroga di cui all'articolo 1 del presente decreto riguarda anche tutti gli oneri stabiliti o comunque gravanti, a norma del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, nonche' degli statuti delle regioni a statuto speciale, sulle concessioni indicate nell'articolo medesimo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - DONAT-CATTIN - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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