Legge Ordinaria n. 92 del 31/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1977 n. 90)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle
concessioni  di  grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, nel primo e nel secondo comma, la data: "31 gennaio
1980" e' sostituita dall'altra "31 gennaio 1981";
  dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
  "La proroga si applica anche alle concessioni di grandi derivazioni
di  acque  per  uso di forza motrice assentite ai consorzi costituiti
fra  gli  enti  locali  e le imprese di cui al comma precedente, Sono
fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale.
  Nei  confronti  delle acque vincolate dal piano regolatore generale
degli  acquedotti,  di  cui  alla  legge  4 febbraio 1963, n. 129, la
proroga  prevista  dal  presente  decreto  opera  fino all'attuazione
totale  o  parziale  delle  utilizzazioni  delle acque in vista delle
quali il vincolo e' stato disposto e comunque non oltre il 1981".
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  Art.  1-bis.  -  "La  proroga  di  cui  all'articolo 1 del presente
decreto riguarda anche tutti gli oneri stabiliti o comunque gravanti,
a  norma  del  testo  unico  11  dicembre 1933, n. 1775, e successive
modificazioni,  della  legge  27  dicembre 1953, n. 959, e successive
modificazioni,  della  legge 30 dicembre 1959, n. 1254, nonche' degli
statuti  delle regioni a statuto speciale, sulle concessioni indicate
nell'articolo medesimo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 marzo 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - GULLOTTI -
                                               DONAT-CATTIN - MORLINO
- PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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