Legge Ordinaria n. 939 del 23/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1977 n. 355)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798,
concernente  la  distillazione  agevolata  di patate, con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo 1, al primo comma, le parole: da organismi cooperativi
ed  associativi  di  produttori  agricoli,  sono  sostituite  con  le
seguenti:  da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi
associativi  di  produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977,
data di emanazione del presente decreto-legge; le parole: 28 febbraio
1978,  sono  sostituite  con  le  seguenti: 30 aprile 1978; la cifra:
36.000, e' sostituita con la seguente: 55.550;

  dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
  La  riduzione  di  cui  al precedente comma e' fissata in L. 57.650
qualora  il  ritiro  delle  patate  avvenga  a  distanze superiori ai
duecento  chilometri  dagli  impianti di distillazione e in L. 61.850
nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai quattrocento
chilometri.
  Sull'alcool  ottenuto  dalle  distillazioni  successive  di patate,
limitatamente  al prodotto acquistato dagli organismi di cui al primo
comma  del presente articolo, qualunque sia la data della loro legale
costituzione  o del loro riconoscimento, e' applicata l'esenzione dei
diritti erariali;

  al  secondo  comma, dopo le parole: con il Ministro per le finanze,
sono inserite le seguenti: sentite le regioni.

  All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Il  controllo  in  ordine  all'effettivo  acquisto  dai  produttori
agricoli  delle patate destinate alla distillazione, al prezzo minimo
previsto dal primo comma, senza alcun onere di intermediazione, viene
demandato  alle  regioni  che  lo eseguiranno tramite gli ispettorati
provinciali  dell'agricoltura  o  tramite  altri organismi tecnici da
esse designati.

  Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
  Art.   2-bis.  -  Le  modifiche  al  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo  1  devono essere emanate entro trenta giorni dalla data
di  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ed  i  termini  di  cui al primo comma del precedente articolo 2 sono
prorogati  a  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del nuovo
decreto ministeriale.
  In  sede  di  formulazione  del  piano di riparto di cui al secondo
comma del precedente articolo 2 si terra' conto anche delle eventuali
modifiche apportate alle relative modalita' dal decreto suddetto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - MARCORA -
                                                PANDOLFI - STAMMATI -
                                                         DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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