Legge Ordinaria n. 951 del 22/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1977 n. 356)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con   apposita   norma  da  inserire  annualmente  nella  legge  di
approvazione del bilancio, le autorizzazioni di spesa recate da leggi
di  contenuto  particolare  possono  essere ridotte in relazione alle
effettive   esigenze   delle   amministrazioni,  tenuto  conto  delle
disponibilita'  esistenti  sotto  forma di residui di stanziamento di
esercizi precedenti.
  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  precedente sono specificatamente
indicate  nelle  rubriche  di  bilancio delle singole amministrazioni
rispettivamente competenti.
  Possono,    tuttavia,    le    amministrazioni   stesse   procedere
all'assunzione  di  impegni  sulle  predette autorizzazioni di spesa,
fermo  restando  che  il  volume dei pagamenti non potra' eccedere le
somme  iscritte in bilancio, ivi comprese le disponibilita' esistenti
nel conto dei residui passivi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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