Legge Ordinaria n. 970 del 28/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1978 n. 5)
Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma
secondo,  della  legge  21  dicembre  1961, n. 1552, oltre i quali il
Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali e' tenuto a sentire il
parere  del  Consiglio  nazionale  per i beni culturali e ambientali,
sono elevati di quattro volte.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1977

                                LEONE

                                                   ANDREOTTI - PEDINI
                                                           - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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