Legge Ordinaria n. 987 del 27/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1978 n. 9)
Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   imposte,  comprese  quelle  riscuotibili  mediante  versamento
diretto  e  non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate
per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 e 1978 dai soggetti indicati
nell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono riscosse
mediante  ruolo  in  quattro  rate, senza applicazione di interessi e
soprattasse,  a  partire  dalla rata di: febbraio 1981 per le imposte
relative  all'anno  1975;  febbraio  1982  per  le  imposte  relative
all'anno  1976; febbraio 1983 per le imposte relative all'anno 1977 e
febbraio 1984 per le imposte relative all'anno 1978.
  Le   imposte,  comprese  quelle  riscuotibili  mediante  versamento
diretto  e  non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate
entro   il  30  giugno  1977  nonche'  quelle  dovute  in  base  alla
dichiarazione  relativa  allo  esercizio  o  periodo  di gestione non
coincidente  con  l'anno solare chiuso entro l'anno 1977 dai soggetti
indicati  nell'articolo  3  del  decreto-legge  di  cui al precedente
comma,   sono   riscosse   mediante  ruolo  in  quattro  rate,  senza
applicazione  di  interessi  e  soprattasse,  a partire dalla rata di
settembre  1980  per il primo o unico periodo di imposta per il quale
e'  stato omesso il versamento d'imposta ed in quattro rate a partire
dalla  rata  di  giugno  1981  per  le  somme  dovute  in  base  alla
dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta.
 

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