Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 191 del 18/05/1978 (Pubblicata nella G.U. del 19 maggio 1978 n. 137)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al secondo comma sostituire le parole: "Art. 419-bis" con le seguenti: "Art. 420"; al secondo comma sostituire le parole: "compie atti diretti" con le parole: "commette un fatto diretto"; al terzo comma dopo la parola: "distruzione", aggiungere le seguenti: "o il danneggiamento". L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Dopo l'articolo 289 del codice penale e' inserito il seguente: ART. 289-bis - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). - Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma "". L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente: "ART. 630 - (Sequestro di persona a scopo di estorsione). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Quando la persona sequestrata e' liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma e' diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma". All'articolo 4, il primo comma dell'articolo 165-ter e' sostituito dal seguente: "ART. 165-ter - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dai delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, nonche' dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863. Eguale richiesta puo' essere fatta per la raccolta e l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti"; all'ultimo comma sostituire le parole: "il giudice" con le parole: "l'autorita' giudiziaria". All'articolo 7, al secondo comma, dopo le parole "ma in questo caso deve essere" inserire le altre: "immediatamente annotata nel registro di cui al terzo comma e". All'articolo 8, all'ottavo comma dell'articolo 226-quater sopprimere le parole: "in qualunque processo". Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: "ART. 9-bis. - Il terzo comma dell'articolo 434 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato. Questo e' riammesso nella sala di udienza qualora ne faccia richiesta, ma se nuovamente espulso non puo' piu' essere riammesso, se non per esercitare la facolta' di cui al terzo comma dell'articolo 468". ART. 9-ter. - Le disposizioni del codice penale che richiamano l'articolo 630 dello stesso, codice si applicano anche in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione". L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 289-bis del codice penale si applicano le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale". All'articolo 11, al primo comma sostituire le parole: "necessario all'identificazione o comunque" con le parole: "strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque"; il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Dell'accompagnamento e dell'ora in cui e' stato compiuto e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata"; dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Al procuratore della Repubblica e' data altresi' immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto". L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorita' di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione e' accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 maggio 1978 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - MALFATTI - PANDOLFI - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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