Legge Ordinaria n. 292 del 10/06/1978 (Pubblicata nella G.U. del 26 giugno 1978 n. 176)
Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  tasse  e  i contributi stabiliti con legge o con delibera degli
organi   statutari   competenti   di   ciascun   ordine   o  collegio
professionale,  ivi  compresi  gli  eventuali  arretrati,  che devono
essere  corrisposti  dagli  iscritti agli albi degli ordini e collegi
professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico
delle  leggi  sui  servizi  della  riscossione  delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963,
n.  858.  Detta  riscossione  avverra' tramite ruoli, a richiesta dei
consigli  degli  ordini e dei collegi, secondo le modalita' stabilite
nel citato testo unico.
  L'esattore  versa,  per il tramite del ricevitore provinciale, agli
ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 giugno 1978

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - MALFATTI -
                                                            BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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