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Legge Ordinaria n. 388 del 24/07/1978 (Pubblicata nella G.U. del 26 luglio 1978 n. 207)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 26  maggio  1978,  n.  216,
recante misure fiscali urgenti con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: 
  "Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' aggiunto, dopo l'articolo 10, il  seguente  articolo
10-bis: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  "Art. 2-bis. - Le marche per cambiali di cui agli articoli  9,  10,
11, 12, 15 e 47 della tariffa, allegato A,  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972  n.  642,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, cui bollo  a
calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche  dagli  uffici
postali". 
  All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Sono elevate a L. 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro  ed
ipotecarie, nonche' quella di trascrizione prevista  dalla  legge  23
dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura
inferiore a tale importo"; 
  al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  "le  disposizioni  dei  commi
precedenti", sono aggiunte le  seguenti:  "e  quelle  dei  successivi
articoli 6 e 7 del presente decreto"; 
  sono aggiunti, infine, i seguenti commi: 
  "Fermo restando il diritto alla registrazione gratuita  degli  atti
soggetti ad imposta sostitutiva degli atti connessi al  processo  del
lavoro di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n.  533,  e
di quelli previsti da accordi internazionali e da  leggi  relative  a
enti o organismi internazionali, sono assoggettati all'obbligo  della
registrazione con il pagamento dell'imposta  fissa  gli  atti  per  i
quali disposizioni di  leggi  speciali  consentono  la  registrazione
gratuita. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 40 del
decreto-legge  18   settembre   1976,   n.   648,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730,  e  dall'articolo
3-quinquies del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500. 
  A decorrere dal 1 ottobre 1978 le aliquote dello 0,75 per  cento  e
dello 0,25 per cento  previste,  rispettivamente,  dal  primo  e  dal
secondo comma dell'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  601,  sono  elevate,  la  prima,
all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento. 
  L'imposta  stabilita  alle  singole  voci  dell'articolo  7   della
tariffa, parte prima, allegato A, al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'articolo 8  della
legge 23 dicembre 1977, n. 952,  nonche'  a  quelle  dell'articolo  1
della tabella allegata  a  quest'ultima  legge  e'  aumentata  di  L.
15.000. 
  Per gli  autoveicoli  muniti  di  carta  di  circolazione  per  uso
speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreche'
non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta  di  cui  al  comma
precedente e' ridotta ad un quarto. Analoga  riduzione,  da  operarsi
sull'imposta indicata nella lettera D) delle disposizioni  richiamate
dal citato comma  precedente,  si  applica  per  i  rimorchi  ad  uso
abitazione per campeggio e simili". 
  All'articolo 8, primo comma, le parole: "L'aumento si applica anche
all'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6  giugno
1973, n. 312", sono sostituite  dalle  seguenti:  "L'aumento  non  si
applica agli atti di cui alle lettere a), b) e c) del  n.  125  della
predetta tariffa". 
  All'articolo 9, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: 
  "Le misure della tassa di circolazione sui motocicli con cilindrata
superiore al 125 cc sono aumentate del 30 per cento"; 
  al terzo comma, le parole:  "dei  nuovi"  sono  sostituite  con  la
seguente: "degli"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "L'importo dell'arrotondamento va imputato a tassa di circolazione;
nel caso in cui il pagamento  riguardi  esclusivamente  l'abbonamento
all'autoradiotelevisione  va  imputato   a   tassa   di   concessione
governativa". 
  L'articolo 10 e' sostituito con il seguente: 
  "A partire dal 1 luglio 1978 l'aliquota dell'imposta  proporzionale
sui premi delle assicurazioni stabilita dall'articolo 36 della  legge
24 dicembre 1969, n. 990, e' elevata a lire 7 per ogni cento lire del
premio e degli accessori". 
  All'articolo 11, primo comma, primo capoverso,  sono  aggiunte,  in
fine, le parole: "sempreche' cio' non comporti una abbreviazione  del
termine di versamento di cui al primo comma"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Nel quarto comma dell'articolo 1 e nel quarto comma  dell'articolo
2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificati dall'articolo 1  della
legge   17   ottobre    1977,    n.    749,    le    parole:    "lire
duecentocinquantamila",  sono  sostituite  con  le  seguenti:   "lire
centomila"". 
  Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 13-bis. - Il terzo comma dell'articolo  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    "Per le prestazioni di servizi dipendenti da  contratti  d'opera,
d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e  per
quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta  si
applica con la stessa aliquota che sarebbe  applicabile  in  caso  di
cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria". 
  Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni  e'
sostituito dal seguente: 
  "In deroga alle disposizioni del comma precedente: 
    a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione  dei  beni
indicati ai numeri 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'allegata  tabella
B, nonche'  alle  prestazioni  di  servizi  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in  detrazione
soltanto se i beni sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati
come strumentali nell'esercizio dell'attivita' propria  dell'impresa,
dell'arte o della professione o se la loro lavorazione,  commercio  o
noleggio rientra nella attivita' propria dell'impresa. La  detrazione
e' ammessa anche per  gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  di
persone e di cose  carrozzati  a  pianale  o  a  cassone  con  cabina
profonda o a furgone anche fenestrato, rientranti nel numero 16 della
detta tabella; 
    b) l'imposta relativa  all'acquisto  o  alla  importazione  degli
altri  beni  elencati  nell'allegata  tabella  B  e  delle   navi   o
imbarcazioni da diporto, nonche' alle prestazioni di servizi  di  cui
al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa
in detrazione soltanto  se  i  beni  formano  oggetto  dell'attivita'
propria dell'impresa; 
    c) per gli enti  di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo  4,  la
detrazione dell'imposta  con  le  limitazioni  di  cui  alle  lettere
precedenti e' ammessa soltanto se l'attivita' commerciale o agricola,
nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni ed i servizi, e'
gestita con contabilita' separata"". 
  "Art. 13-ter. - Il numero 16 della tabella B  allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    "n. 16 - autovetture  ed  autoveicoli  di  cui  all'articolo  26,
lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000  cc,  esclusi
quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motori diesel fino a 2500
cc; motocicli per uso privato con motore di  cilindrata  superiore  a
350 cc". 
  Il primo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n.
46, come modificato dalla legge di conversione  10  maggio  1976,  n.
249, e' sostituito dal seguente: 
  "Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di
cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di  cilindrata  fino  a
2000 cc  compresi  quelli  adibiti  ad  uso  pubblico  di  cilindrata
superiore a 2000 cc e  quelli  con  motore  diesel  fino  a  2500  cc
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura
del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture
e degli autoveicoli di cui al n.  16  della  tabella  B  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633  e
successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
e' stabilita nella misura del 35 per cento "". 
  Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
  "Art.  14-bis.  -  I  limiti  di  cui  al  primo  e  secondo  comma
dell'articolo 25 del testo  unico  delle  disposizioni  di  carattere
legislativo concernenti l'imposta  di  fabbricazione  degli  spiriti,
emanato con decreto ministeriale  8  luglio  1924  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  20  agosto  1924),  e   successive
modificazioni, sono rispettivamente elevati per la circolazione e  il
deposito di profumerie  alcoliche  condizionate  a  norma  del  regio
decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile
1933, n. 353, a 50 litri e a 5.000 litri. 
  I limiti fissati con l'articolo 5 della legge  28  marzo  1968,  n.
415, per la circolazione e il deposito  dell'alcool  denaturato  sono
rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri". 
  All'articolo 15, primo comma, n.  1,  ultimo  periodo,  la  parola:
"debito", e' sostituita con la seguente: "credito". 
  All'articolo 17, secondo comma, le parole: "30 ottobre 1977",  sono
sostituite con le seguenti: "30 giugno 1977". 
  L'articolo 18 e' sostituito col seguente: 
  "Agli effetti dell'imposta sul reddito delle,  persone  fisiche,  i
redditi prodotti in franchi svizzeri nel  territorio  del  comune  di
Campione d'Italia dai soggetti con  domicilio  fiscale  nello  stesso
comune vanno computati in lire italiane sulla base  di  un  tasso  di
cambio, stabilito per il periodo d'imposta 1978 in lire 280 per  ogni
franco svizzero. 
  Per i periodi d'imposta successivi al 1978 il tasso  di  cambio  e'
determinato dal Ministro del tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro
delle finanze, entro il 31 marzo moltiplicando  il  tasso  di  cambio
indicato nel comma precedente per il rapporto fra l'indice dei prezzi
al consumo in Italia nell'anno  precedente  e  lo  stesso  indice  in
Svizzera, assumendo come base gli indici del 1977 e  arrotondando  il
prodotto alle dieci lire inferiori. 
  Per i redditi di cui al primo comma il debito di imposta e' assolto
in  valuta  svizzera  per   un   ammontare   determinato   applicando
all'importo in lire italiane dovuto per l'imposta, il tasso di cambio
di cui ai precedenti commi; dai soggetti che producono anche  redditi
in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta e' assolto in lire. 
  Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal  1  gennaio
1978  relativamente  ai  redditi  posseduti  da  tale  data  e   alle
dichiarazioni dei redditi da presentare dall'anno 1979. 
  L'iscrizione  nei  registri  anagrafici  del  comune  di   Campione
d'Italia  puo'  essere  richiesta  soltanto  da  coloro   che   hanno
effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 luglio 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                               ANDREOTTI - MALFATTI - 
                                                 PANDOLFI - MORLINO - 
                                             BONIFACIO - DONAT-CATTIN 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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