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Legge Ordinaria n. 405 del 03/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 4 agosto 1978 n. 217)
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Amnistia

  Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
    a)  per  ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena  detentiva  non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena
pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
    b)  per  ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena  detentiva  non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una
pena  pecuniaria,  sola  o  congiunta  a  detta pena, se commesso dal
minore  degli  anni  diciotto  o  da  chi, al momento dell'entrata in
vigore  del  decreto  che  concede  l'amnistia,  ha superato gli anni
settanta;
    c)  per  i  reati  previsti  dall'articolo 57 (reati commessi col
mezzo  della  stampa  periodica)  del  codice  penale,  commessi  dal
direttore o dal vice-direttore responsabile, quando sia noto l'autore
della pubblicazione;
    d)  per  il  reato  previsto  dall'articolo 334 del codice penale
(sottrazione  o  danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a
sequestro)  se  il  valore  della  cosa sottoposta a pignoramento o a
sequestro sia di speciale tenuita';
    e)  per  i reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e
di  mancanza  alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8
settembre 1943 e il 9 maggio 1945.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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