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Legge Ordinaria n. 42 del 27/02/1978 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1978 n. 58)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale, con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: L'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e' sostituito dal seguente: "Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le societa' "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locali dei settori "E"(medio Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978. Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. A decorrere dal 1 gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere previa convenzione alla societa' per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni". Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: Art. 1-bis. - A decorrere dal 1° gennaio 1979 per mantenere e sviluppare i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana, nonche' i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere sovvenzioni rispettivamente alla societa' per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione ed alla societa' per azioni "Adriatica" di navigazione con le modalita' previste dagli articoli 8 e 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni. Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" ed "Adriatica" sono tenute ad assumere il personale navigante, che ne faccia richiesta, ancora iscritto nei ruoli organici alla data del 10 novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978, dipendente rispettivamente dalle societa' "Navigazione alto Adriatico" e "Linee marittime dell'Adriatico". Il personale navigante iscritto presso le capitanerie di porto nei turni particolari delle societa' cessanti sara' iscritto nei turni particolari delle societa' subentranti. Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" ed "Adriatica" sono tenute ad assumere il personale amministrativo, che ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli organici o assunto a tempo indeterminato, effettivamente impiegato per la gestione delle linee, previo accertamento del Ministero della marina mercantile, dalle societa' cessanti al 1 novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978. Al personale navigante ed amministrativo cosi' assunto anno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio raggiunta al 31 dicembre 1978, nonche' il grado e la qualifica raggiunti al 1 novembre 1977; ulteriori progressioni di grado e di qualifica raggiunti dopo il 1 novembre 1977 saranno riconosciute soltanto se derivanti da vacanze effettivamente verificatesi dopo la predetta data. Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" ed "Adriatica" sono tenute ad acquisire il tipo ed il numero delle navi che il Ministero della marina mercantile reputa necessari per il mantenimento delle linee di cui sopra. Il prezzo di acquisto o il canone di noleggio del naviglio sono determinati sulla base della valutazione di mercato, tenendo conto anche degli ammortamenti gia' effettuati. La sottoscrizione definitiva dei relativi contratti da parte delle societa' di navigazione "Lloyd Triestino" e "Adriatica" e' sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Ministro per la marina mercantile che sara' data in riferimento alla idoneita' specifica del naviglio ed alla congruita' del prezzo, sentito il parere tecnico del Consiglio superiore della marina mercantile. Art. 1-ter. - Il primo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1, con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 1978 LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO STAMMATI - BISAGLIA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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