Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 437 del 01/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1978 n. 227)
Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere.
Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attivita' di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, e' liquidata sulla base del trattamento economico complessivo iniziale della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla epoca del decesso salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento complessivo di cui al comma precedente. Per le categorie di dipendenti indicati nell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, la liquidazione della pensione privilegiata, come prevista nei medesimi articoli, e' effettuata sulla base del trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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