Legge Ordinaria n. 464 del 04/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1978 n. 233)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299,
concernente  modifiche  alla  legge  29  aprile 1976, n. 178, recante
ulteriori  norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte
dal terremoto del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo  1,  il  secondo  e  terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
    "Tale  stanziamento  dovra'  essere  utilizzato per consentire la
realizzazione  delle  opere di cui al precedente comma, provvedendo -
ove   tecnicamente   possibile  -  alla  riduzione  delle  previsioni
progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalita' delle
opere stesse.
    Per  l'esecuzione  delle  necessarie  opere di urbanizzazione nei
comuni  di  cui  al  primo comma, per la demolizione e lo sgombero di
ruderi  e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumita', nonche'
per  gli  interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere b),
d),  f),  g),  h)  ed  i)  del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito  nella  legge  18  marzo  1968, n. 241, e nell'articolo 17
della  legge  5 febbraio 1970, n. 21, e' autorizzata la spesa di lire
65  miliardi.  Nella  realizzazione  delle opere dovra' tenersi conto
delle  esigenze  di  ciascun  comune  in  rapporto  allo  stato della
ricostruzione".
  All'articolo  2,  il primo periodo del primo comma e sostituito dal
seguente:
    "Il  primo  e secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile
1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti: ".
  All'articolo  3,  il primo periodo del primo comma e sostituito dal
seguente:
  "Il  penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n.
178, e' sostituito dai seguenti: ".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le    commissioni    comunali    deliberano    anche   in   ordine
all'assegnazione  delle  aree  necessarie  per la ricostruzione degli
immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n.
79,   convertito   nella   legge  18  marzo  1968,  n.  241,  nonche'
all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli
immobili  stessi  e  alla determinazione del contributo da concedersi
agli aventi titolo".
  All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "A  modifica  e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma
dell'articolo  17  della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con
l'articolo  8  della  legge  14  ottobre  1974, n. 504, l'Ispettorato
generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 affida la
esecuzione, compresa la progettazione e la direzione dei lavori delle
opere   pubbliche   di  sua  competenza,  in  concessione  ai  comuni
interessati  che  dichiarino  di  accettare entro trenta giorni dalla
richiesta.";
  Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
    Art. 4-bis. - L'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e'
sostituito dal seguente:
    "Con  i  fondi  di  cui  all'articolo  1  della presente legge si
provvede, nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio
1970,  n.  21,  alla  concessione  di  contributi  pari  al  costo di
costruzione,  limitatamente  ad una unita' immobiliare, da destinarsi
ad  abitazione  del  proprietario  danneggiato  al momento del sisma,
avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo
3  del  decreto-legge  27  febbraio  1968,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 18 marzo 1968, n. 241, anche se iscritto
nei  ruoli  dell'imposta  sui  redditi  di  ricchezza  mobile e della
imposta complementare dell'anno 1967.
    Limitatamente   ad   una  unita'  immobiliare  da  destinarsi  ad
abitazione  del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni
previste  nel  precedente  comma  e  che  non  sia ubicata in zona da
trasferire, e' concesso un contributo per la riparazione nella misura
pari  allo  intero  importo  dei lavori per un ammontare comunque non
superiore a lire dieci milioni per ciascuna unita' immobiliare.
    In  caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di
cui   ai   commi   precedenti  spetta  al  coniuge  e,  in  mancanza,
nell'ordine,  ai  discendenti  o  agli ascendenti, purche' non aventi
diritto al contributo per altra unita' immobiliare.
    Per  la  rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli
occupanti  si  applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo
14 della legge 29 aprile 1976, numero 178".
  Art.  4-ter.  -  "Nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5
febbraio  1970,  n. 21, per le unita' immobiliari destinate ad uso di
abitazione,  appartenenti  allo  stesso  proprietario e diverse dalla
prima,  nonche'  per quelle destinate ad altro uso, il contributo per
la  ricostruzione  o per la riparazione e' concesso nella misura pari
al  costo  delle  opere  e  comunque  per  un  importo non superiore,
rispettivamente a dieci milioni e a nove milioni.
  La  corresponsione  del  contributo  e' subordinata alla preventiva
stipulazione, con il comune, di un atto di obbligo redatto sulla base
di  quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, che riguardera', oltre al canone di locazione, anche il prezzo
di cessione dell'immobile ripristinato e la durata della convenzione.
  Il  canone  di locazione non potra' superare quello da determinarsi
secondo le norme sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.
  L'atto  d'obbligo  sara' trascritto nei registri immobiliari a cura
del comune, con esenzione da spese.
  Il  proprietario  che,  avendo beneficiato del contributo di cui al
primo  comma,  sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo, e'
dichiarato decaduto dalle provvidenze stabilite dal presente articolo
e  dovra'  rimborsare  il  contributo  riscosso, oltre agli interessi
legali".
  Art.  4-quater.  -  "Agli  aventi  titolo  al  contributo  indicato
nell'articolo  3  della  legge 29 aprile 1976., n. 178, qualora siano
necessarie   rilevanti  opere  di  sistemazione  del  lotto  ad  essi
assegnato  o  questo  sia  ubicato in zone non accessibili ai normali
mezzi meccanici, ovvero sia necessario procedere alla demolizione del
fabbricato  da  ricostruire, e' concesso un contributo suppletivo non
superiore   al   5  per  cento  della  spesa  riconosciuta  ai  sensi
dell'articolo 4, primo comma, della legge medesima.
  Il   contributo   suppletivo  e'  concesso  sulla  base  di  idonea
documentazione  tecnica  ed eventuali altri accertamenti a cura della
commissione  comunale  di  cui  all'articolo  5 della legge 29 aprile
1976, n. 178".
  Art.  4-quinquies.  -  "In  riferimento  ai  benefici  previsti dal
presente   decreto-legge  restano  ferme  le  domande  di  contributo
presentate  ai  sensi  del  decreto-legge  27  febbraio  1968, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 18 maggio 1968, n. 241,
salva  la  facolta' prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della
legge. 5 febbraio 1970, n. 21, come modificato dall'articolo 15 della
legge 14 ottobre 1974, n. 504.
  Nel  caso  di  trasferimento  totale  o  parziale  della proprieta'
dell'immobile  sinistrato  per  atto  tra vivi intervenuto dopo il 15
gennaio  1968 e prima del 31 dicembre 1975, il contributo di cui agli
articoli   precedenti   e'   concesso  tenendo  conto  dei  requisiti
dell'alienante e comunque non potra' superare l'ammontare di quanto a
questo spettante".
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
  Art.  7-bis. - "Con decorrenza dal 1 gennaio 1978 gli impiegati non
di  ruolo di cui all'articolo 18 della legge 14 ottobre 1974, n. 504,
sono  collocati  a domanda, in soprannumero, nella qualifica iniziale
del  ruolo  organico  corrispondente  alla categoria non di ruolo cui
appartengono.
  Al  personale predetto ed a quello gia' assunto per la costituzione
dell'Ispettorato  generale  per  le  zone  terremotate ai sensi della
legge  18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni,
il  servizio  comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo e'
valutato   per  meta'  ai  fini  dell'attribuzione  delle  classi  di
stipendio  e delle relative qualifiche, purche' il servizio sia stato
prestato nella stessa carriera".
  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
  Art.   8-bis.   -   "Le  limitazioni  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge   29   dicembre   1977,   n.   946,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non si applicano
nei  confronti  dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29
aprile 1976, n. 178".
  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  Art.  9-bis.  -  "Per le esigenze derivanti dall'applicazione degli
articoli  4-bis,  4-ter, 4-quater e 4-quinquies e' stanziata la somma
di lire 50 miliardi.
  Detta  somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero
dei  lavori pubblici in ragione di lire 20 miliardi in ciascuno degli
esercizi 1979 e 1980 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1981.
  Le disposizioni degli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies
si applicano altresi' ai comuni indicati nell'articolo 11 della legge
29  aprile  1976,  n.  178,  nei limiti dello stanziamento di lire 10
miliardi previsto nell'articolo medesimo".
  Art.   9-ter.   -   "Per  le  finalita'  di  cui  alla  lettera  b)
dell'articolo   24   del  decreto-legge  27  febbraio  1968,  n.  79,
convertito  nella  legge 18 marzo 1968, n. 241, e' stanziata la somma
di  lire  1  miliardo,  da iscriversi nello stato di previsione della
spesa per l'anno finanziario 1979".
  Art.   9-quater.   -   "Gli   stanziamenti  previsti  dal  presente
decreto-legge  vengono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra
i   comuni  interessati  secondo  lo  stato  e  la  necessita'  della
ricostruzione,   sentita   la   Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1978

                               PERTINI

                                               ANDREOTTI - STAMMATI -
                                                   MORLINO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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