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Legge Ordinaria n. 49 del 27/02/1978 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1978 n. 62)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i diritti di segreteria e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "Sono esonerate dal pagamento dei diritti tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali, gli enti ed organismi di natura pubblica che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali, nonche' gli esattori delle imposte dirette". L'articolo 2 e' soppresso. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per i diritti di segreteria, rilasciano apposita ricevuta, a richiesta dell'interessato". Nell'allegato: i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: "1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, od attestato desunto da detti registri ...... L. 2.500 2) Certificato di idoneita per aderire ad aste, appalti e simili ................................ L. 5.000 3) Elenchi di nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali: da uno a cinque nominativi ........................... L. 500 per ogni nominativo in piu ........................... L. 50 4) Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce con l'estero, anche su fatture o simili ...................... L. 1.500 5) Vidimazione o autenticazione di firme .............. L. 1.000"; il n. 10) e soppresso; i numeri 12) e 13) sono sostituiti dai seguenti: "12) Atti, certificati e dichiarazioni non compresi in altre voci ................................... L. 1.500 13) Visura dei registri, ruoli, albi od elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: per il primo nominativo .............................. L. 2.000 per ogni nominativo in piu ........................... L. 300"; il n. 14) e soppresso; i numeri 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti: "15) Diritto di urgenza per certificati ed atti da rilasciare in giornata qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo ....................... L. 1.000 16) Diritto di urgenza speciale per il rilascio immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo .............................. L. 1.000"; dopo il n. 16) e inserito il seguente: "16-bis) Diritti di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da corrispondere all'atto della domanda, e sempre che non si applichino i diritti previsti ai numeri 17) e 17-bis) ............................................ L. 5.000"; il n. 17) e sostituito dal seguente: "17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti l'accertamento di idoneita', mediante lo svolgimento di esami, da parte di apposita commissione .............. L. 40.000"; dopo il n. 17) e inserito il seguente: "17-bis) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti il meno accertamento del possesso dell'idoneita' professionale ........................................... L. 10.000". Il n. 18) e soppresso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 1978 LEONE ANDREOTTI - DONAT - CATTIN - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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