Legge Ordinaria n. 583 del 30/09/1978 (Pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1978 n. 274)
Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferma  restando  la  riserva  dei  posti  prevista  dal terzo comma
dell'articolo  62  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
giugno  1972,  n.  748, la qualifica di primo dirigente e' conferita,
nel limite dei posti complessivamente disponibili fino al 31 dicembre
1977,  mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi
gli  impiegati  delle  corrispondenti carriere direttive della stessa
amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o
equiparata,  in  possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo
complessivo  servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere
o equiparate.
  La  riserva dei posti indicata nel precedente comma e' ridotta sino
alla  concorrenza  del  numero di unita' effettivamente esistenti nel
ruolo  ad  esaurimento,  ove tale numero sia inferiore a quello della
riserva stessa.
  Per   l'attuazione   delle   disposizioni  contenute  nel  presente
articolo,   le  promozioni  alla  qualifica  di  primo  dirigente  si
effettueranno   prescindendo  dall'osservanza  dei  termini  previsti
dall'articolo  40  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.
  I  relativi scrutini dovranno essere tenuti alla prima adunanza del
consiglio  di  amministrazione  che  comunque dovra' essere convocato
entro  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente
legge.
  I  posti  comunque disponibili a partire dal 1 gennaio 1978 saranno
conferiti  secondo  le disposizioni e con le modalita' indicate negli
articoli  22  e  23  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.
  Per i funzionari amministrativi e per quelli dei ruoli e qualifiche
speciali   del  Ministero  degli  affari  esteri,  restano  ferme  le
disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
 

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