Legge Ordinaria n. 74 del 24/03/1978 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1978 n. 86)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31,
contenente  modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di
assise, con le seguenti modificazioni:
    Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente articolo:
      Art.  2-bis.  -  Il primo comma dell'articolo 11 della legge 10
aprile  1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324,
5  maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, e' sostituito dal
seguente:
      "L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio ed e' parificato
a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive";
      L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
        L'articolo  25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata
con  leggi  24  novembre  1951,  n.  1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27
dicembre 1956, n. 1441, e' sostituito dal seguente:
        "Art.  25  -  (Giudici  popolari  della sessione). - Quindici
giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della
corte  di  assise  di  appello,  il presidente in seduta pubblica, da
tenersi  nella  sede  in  cui si svolgera' la sessione, assistito dal
cancelliere,  alla  presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna
dei  giudici  popolari  ordinari un numero di schede almeno pari alla
meta'  di  quelle  in  essa  contenute  e  comunque  non  superiore a
cinquanta.
        Dell'ordine  di  estrazione  e'  compilato  processo  verbale
sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.
        I  difensori  delle  parti  nelle  cause  da  trattare  nella
sessione  devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello
stabilito  per  la  estrazione, affinche', volendo, possano assistere
alle operazioni.
        Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora
per  la  presentazione  davanti  a  se' in seduta pubblica di tutti i
giudici  estratti,  da  tenersi non oltre il terzo giorno successivo,
dandone  avviso  al  pubblico  ministero  ed ai difensori presenti. I
giudici  popolari  estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di
agenti della forza pubblica.
        Nel  giorno  fissato  il  presidente,  dopo aver dispensato i
giudici   popolari   che,   avendone   fatto   richiesta,   risultino
legittimamente  impediti,  da'  formale avviso agli altri di trovarsi
presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le
funzioni del loro ufficio.
        Se  uno  o  piu' dei giudici convocati per la seduta pubblica
non  si  presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e
fino  al  terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione,
procede  alle  ulteriori  estrazioni  necessarie  per raggiungere, se
possibile,  il  numero  dei  giudici  specificato  nel  primo comma e
provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi";
        All'articolo   4,   il   secondo   comma   del   nuovo  testo
dell'articolo  26  della  legge 1 aprile 1951, n. 287, modificata con
leggi  24  novembre  1951,  n.  1324,  5 maggio 1952, numero 405 e 27
dicembre 1956, n. 1441, e' sostituito dal seguente:
        "In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano
accertati  motivi  di  astensione  o  di  ricusazione,  il numero dei
giudici  popolari  e'  completato col chiamare, nei modi indicati nel
comma  precedente,  i gia' estratti e, quando occorra, con l'estrarre
altre schede e dall'urna dei supplenti".
 

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