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Legge Ordinaria n. 787 del 05/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1978 n. 348)
Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Previa autorizzazione della Banca d'Italia  e  anche  in  deroga  a
norme di legge e di statuto, gli istituti di  credito  a  medio  e  a
lungo termine che esercitano il credito industriale e le  aziende  di
credito possono partecipare con sottoscrizioni di azioni e associarsi
in partecipazione a societa' consortili per azioni,  costituite  dopo
l'entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni da  essa,
aventi durata non superiore a  cinque  anni  ed  aventi  per  oggetto
esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di  obbligazioni
convertibili in azioni emesse da imprese industriali per  aumenti  di
capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi  a  piani
di risanamento produttivo,  economico  e  finanziario  delle  imprese
emittenti. Tali piani debbono contenere, oltre agli  altri  necessari
elementi, indicazioni  analitiche  sui  criteri  di  valutazione  del
patrimonio netto delle imprese industriali, sui tempi entro  i  quali
le imprese possono ritornare in utile e sul complesso  delle  azioni,
compreso l'eventuale ricorso  alle  misure  di  cui  all'articolo  5,
attraverso  le  quali  si  prevede  di  raggiungere  l'obiettivo  del
risanamento. La Banca d'Italia da' le autorizzazioni  in  conformita'
alle direttive del Comitato interministeriale per  il  credito  e  il
risparmio. 
  Lo statuto delle societa' consortili di  cui  al  comma  precedente
deve indicare che la societa' e' stata costituita per  i  fini  della
presente legge. 
  Se la societa' consortile di cui al primo comma e' stata costituita
con durata inferiore a cinque  anni  puo'  essere  prorogata  fino  a
cinque anni dalla costituzione. 
  Alla scadenza dei cinque anni dalla  costituzione  la  societa'  e'
sciolta di diritto e ogni maggiore durata e proroga sono nulle. 
  Non sono applicabili alle societa' consortili di cui al primo comma
le disposizioni degli articoli dal 2602 al 2620 del codice civile. 
  Ciascun istituto o azienda di credito non puo' partecipare  in  una
societa' consortile in misura superiore rispettivamente al  cinquanta
e al venti per cento del capitale di essa. Alle  societa'  consortili
possono partecipare fino ad un massimo del  quaranta  per  cento  del
capitale e associarsi in partecipazione enti e societa' diversi dagli
istituti e dalle aziende di credito. 
  Ferma restando la facolta' della Banca d'Italia di disciplinare  il
rapporto tra il patrimonio sociale e gli investimenti in  immobili  e
in titoli azionari di cui all'articolo 35, secondo comma, lettera a),
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge
7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, ciascun istituto  o
azienda  di  credito   non   puo'   partecipare   o   associarsi   in
partecipazione a societa' consortili  per  un  ammontare  complessivo
superiore  a  quello  del  proprio  patrimonio  netto,  dedotti   gli
investimenti in immobili e in altre azioni. 
  La Banca d'Italia vigila sull'attivita' delle societa'  consortili.
Presso la Banca d'Italia e' istituito un albo al  quale  le  societa'
consortili devono essere iscritte prima di iniziare la loro attivita'
e dal quale dovranno risultare tutti gli elementi relativi a ciascuna
societa'.  Ai  fini  della  vigilanza   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni del regio decreto-legge 12  marzo  1936,
n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938,  n.  141,  e  successive
modificazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  al
primo comma relativo alle attivita' delle societa'  consortili  e  in
caso  di  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione   o   di   gravi
violazioni  di  norme  legislative  o  statutarie,  con  decreto  del
Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia  e  sentito  il
Comitato interministeriale per il credito  e  il  risparmio,  possono
essere disposti i provvedimenti di cui ai capi II e  III  del  titolo
VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  convertito  nella
legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. 
 

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