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Legge Ordinaria n. 841 del 23/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1978 n. 361)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693, recante norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693,
concernente  norme  in materia di imposta di registro per i contratti
di  locazione  e  sublocazione  di  immobili  urbani  con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1, secondo capoverso, le parole: del presente decreto
sono  sostituite con le seguenti: del decreto-legge 10 novembre 1978,
n. 693.
  Dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente:
  Art.  1-bis.  -  Per  l'anno 1978 l'imposta di registro relativa al
maggiore  importo  del  canone  determinato a seguito dell'entrata in
vigore  della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere assolto senza
penalita' purche' il pagamento avvenga entro il 31 gennaio 1979.
  Nello stesso termine puo' essere chiesto il rimborso della maggiore
imposta pagata, rispetto a quella dovuta per la variazione del canone
conseguente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  All'art.  2, primo comma, dopo le parole: deve essere versata entro
tale  data, sono aggiunte le seguenti: fatto salvo il normale termine
di 20 giorni per la registrazione degli atti;
  Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti:
  Art.  2-bis.  -  Nelle  ipotesi di aggiornamento od adeguamento del
canone  previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, verificatesi nel
corso  dell'annualita'  del  contratto,  si applica l'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.
  Art.  2-ter.  -  Al  sesto  comma  dell'articolo 55 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, dopo le parole
"l'altra  parte  contraente",  sono  aggiunte  le seguenti: "anche in
deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1978

                               PERTINI

                                                 ANDREOTTI - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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