Legge Ordinaria n. 2 del 08/01/1979 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1979 n. 11)
Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  disciplina  relativa  al  versamento  del  prezzo  di acquisto,
prevista dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 26
maggio  1965,  n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817,
si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso
articolo.
  I  termini  decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del
terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di
riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato
della sentenza che riconosce il diritto.
  La presente legge costituisce interpretazione autentica della legge
26 maggio 1965, n. 590.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 gennaio 1979

                               PERTINI

                                                  ANDREOTTI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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