Legge Ordinaria n. 25 del 23/01/1979 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1979 n. 36)
Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  e  terzo  comma dell'articolo 10 della legge 26 aprile
1974,  n.  191,  sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro nei
servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:
  "Nelle  gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 5.000 metri devono
essere  apposti  opportuni contrassegni che consentano di individuare
la posizione della piu' vicina nicchia per il ricovero del personale.
  Nelle   gallerie  di  lunghezza  superiore  a  5.000  metri,  detti
contrassegni  sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun
imbocco".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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