Legge Ordinaria n. 299 del 27/07/1979 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1979 n. 205)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, concernente rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151,
concernente    rifinanziamento    degli    interventi    urgenti   ed
indispensabili  da  attuare  negli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, con le seguenti modificazioni:

    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    In   attesa   della  definizione  del  programma  generale  degli
aeroporti,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui agli articoli 1 e 10
della  legge  22  dicembre 1973, n. 825, ed agli articoli 15 e 16 del
decreto-legge  13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni,
nella  legge  16  ottobre 1975, n. 493, e' aumentata di ulteriori 210
miliardi per il triennio 1979-81.
  La maggiore spesa di lire 188 miliardi, da iscrivere nello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  dei trasporti, e' destinata
all'esecuzione  di opere integrative e di adeguamento da eseguirsi su
aeroporti  che  abbiano  superato  in  un anno il traffico di 100.000
passeggeri, all'acquisto di attrezzature ed arredamenti necessari per
il  funzionamento  degli  aeroporti  e alla costruzione di alloggi di
servizio  nelle sedi aeroportuali, nonche' per far fronte ai maggiori
oneri  derivanti  dalla  revisione dei prezzi relativamente ai lavori
gia' appaltati al 30 giugno 1979.
  La  restante maggiore spesa di lire 22 miliardi, da iscrivere nello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  della difesa, e'
destinata   alla   fornitura   e   installazione  di  apparecchiature
integrative  per  l'assistenza al volo e per il controllo al traffico
aereo civile, nonche' alla costruzione, secondo le modalita' previste
dalla  legge  18  agosto 1978, n. 497, di alloggi di servizio ed alla
sistemazione   logistica   del  personale  dell'Aeronautica  militare
impiegato  in  tali attivita', comprese le necessarie opere civili ed
eventuali espropriazioni.
  Agli  effetti  dell'articolo  107 del testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente
della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore ad 84
miliardi  di lire e' riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale
ed insulare.

  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

  Le  disposizioni  contenute  negli  articoli  2,  3, 4, 5, 6, primo
comma,  7  e  8  della  legge  22  dicembre  1973,  n.  825,  nonche'
nell'articolo  15, quarto comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n.
377,  convertito,  con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n.
493,  si  applicano  all'esecuzione  dei  lavori e forniture prevista
dalla presente legge.
  In  particolare le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 7
ed 8, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, si applicano
anche   alla   esecuzione  dei  lavori,  forniture  ed  installazioni
realizzate  dal  Ministero  dei  trasporti  con  imputazioni ai fondi
ordinari  di  bilancio  e  pertinenti  ad interventi sugli aeroporti,
nonche'  alla  esecuzione  dei  lavori,  forniture  ed  installazioni
realizzate  dal  Ministero  della  difesa  con  imputazioni  ai fondi
ordinari  di  bilancio  e pertinenti alle esigenze dell'assistenza al
volo e del controllo del traffico aereo civile.
  I  limiti  temporali  di efficacia delle norme richiamate nei commi
che precedono sono prorogati fino al 31 dicembre 1981.

  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente articolo:
  Art.  2-bis.  -  I lavori da effettuarsi sugli aeroporti finanziati
dalla  presente  legge,  nonche'  i  lavori finanziati dalla legge 22
dicembre  1973,  n.  825  e dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e
non  ancora  appaltati,  non  sono  soggetti alla disciplina prevista
dalla  legge  8  agosto 1977, n. 584, anche quando la loro esecuzione
venga  affidata  in  concessione  di  sola  costruzione.  Agli enti o
societa'  che  hanno la gestione dei servizi sull'aeroporto sul quale
le opere devono essere realizzate, l'appalto o la concessione di sola
costruzione possono essere conferite a trattativa privata.

  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

  All'onere  di 119 miliardi derivante dall'applicazione del presente
decreto nell'anno 1979, da iscriversi rispettivamente nella misura di
109  miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
trasporti  e di 10 miliardi nello stato di previsione della spesa del
Ministero  della  difesa,  si  fara'  fronte mediante riduzioni dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione
  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario
  medesimo.
La legge finanziaria indichera' le quote della residua spesa di 91
miliardi  di  lire  destinate a gravare su ciascuno degli anni 1980 e
1981.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 4.

  Al  primo  comma,  dopo le parole: "immediatamente impegnate", sono
aggiunte  le seguenti: "fermi restando i termini indicati per la loro
erogazione,".
  Al  secondo  comma, sono sostituite le parole: "entro il 31 gennaio
1980,  una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento dei lavori al 31
dicembre  1979",  con  le seguenti: "annualmente, una relazione sullo
stato di avanzamento dei lavori".

  Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti articoli:
    Art.  4-bis. - L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985,
e' sostituito dal seguente:
    "Entro il 31 dicembre 1979 la societa' concessionaria e' tenuta a
presentare  al Ministero dei trasporti, per l'assunzione del relativo
impegno di spesa:
      a)  la  documentazione  tecnica  e  finanziaria  relativa  agli
interventi  sulle  infrastrutture  e  sugli  impianti  eseguiti dal 1
luglio  1974  ed  un elenco dei lavori appaltati o comunque iniziati,
che  dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre 1981 e la
cui  documentazione  tecnica e finanziaria dovra' essere trasmessa al
Ministero   dei   trasporti  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
ultimazione dei singoli lavori;
      b) la documentazione relativa agli oneri economici e finanziari
sostenuti  dalla  societa'  concessionaria  per  la  definizione  dei
rapporti  di cui agli allegati alla convenzione n. 2820 di repertorio
stipulata  in data 26 giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e la
societa'  per  azioni  "Aeroporti  di Roma", approvata con decreto in
data  1  luglio  1974 del Ministro dei trasporti adottato di concerto
con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro, nonche' agli
oneri  comunque  sostenuti  dalla  concessionaria  in  dipendenza  di
impegni assunti dallo Stato sino al 30 giugno 1974.
      Ai  fini dei rimborsi di cui al comma precedente si provvedera'
con  decreti  del  Ministro  dei trasporti di concerto con i Ministri
delle  finanze  e  del  tesoro.  Le somme relative saranno iscritte a
carico  degli  stati  di  previsione  della  spesa  del Ministero dei
trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di
lire 26 miliardi per l'anno 1979".

  Art.  4-ter.  - Entro il 31 dicembre 1979 il Ministro dei trasporti
e' tenuto a presentare al Parlamento le linee e le proposte per:
    a)  la  riorganizzazione  della Direzione generale dell'aviazione
civile;
    b)  il  piano generale degli aeroporti da sottoporsi al parere di
un Comitato nazionale, nominato dal Ministro dei trasporti e composto
dai  rappresentanti  dei  Ministeri interessati, delle regioni, delle
forze  sociali  interessate  al  settore,  delle compagnie aeree e di
gestione  aeroportuali.  Tale Comitato e' presieduto dal Ministro dei
trasporti o da un suo delegato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 luglio 1979

                               PERTINI

                                                  ANDREOTTI - PRETI -
                                                             PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

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