Legge Ordinaria n. 56 del 07/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1979 n. 54)
Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-allevatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  regime speciale per l'agricoltura previsto dall'articolo 34 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
applica  alle  cessioni  di  carni,  frattaglie e parti commestibili,
fresche  o  refrigerate,  degli animali della specie equina, asinina,
mulesca e bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina,
effettuate,  nel  periodo  dal  1  gennaio  1973 al 31 dicembre 1978,
direttamente  dai  produttori  agricoli,  comprese le cooperative fra
essi  costituite  e  relativi consorzi, mentre la detrazione prevista
nell'articolo  19  del citato decreto del Presidente della Repubblica
e'   forfetizzata  in  misura  pari  al  95  per  cento  dell'imposta
corrispondente all'ammontare imponibile.
  La  disposizione di cui al comma precedente si applica a condizione
che si tratti di cessioni fatte a soggetti diversi da quelli indicati
nell'articolo  4  dello  stesso decreto e che le carni derivino dalla
macellazione  di  animali allevati dagli stessi produttori agricoli o
da  cooperative  fra  essi costituite e relativi consorzi con mangimi
ottenibili  per  almeno  un quarto dai terreni posseduti dai medesimi
soggetti  a  titolo  di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale,
ovvero condotti in affitto.
  Non  sono  in  ogni  caso  ripetibili  le somme versate a qualsiasi
titolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1979

                               PERTINI

                                                 ANDREOTTI - MALFATTI
                                                            - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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