Legge Ordinaria n. 573 del 12/11/1979 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1979 n. 311)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439,
concernente  conferimento  di  fondi  al Banco di Napoli, al Banco di
Sicilia,  al  Banco  di  Sardegna  ed  al Credito industriale sardo e
collocamento   di  obbligazioni  emesse  dagli  istituti  di  credito
industriale, con le seguenti modificazioni:
    l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  283 miliardi, ripartita in
ragione  di  lire  250  miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 33
miliardi  nell'anno  finanziario 1980, per effettuare conferimenti in
favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno
di essi indicati:

    Banco  di  Napoli:  lire  107  miliardi, di cui lire 100 miliardi
nell'anno 1979 e lire 7 miliardi nell'anno 1980;
    Banco  di  Sicilia:  lire  73  miliardi,  di cui lire 50 miliardi
nell'anno 1979 e lire 23 miliardi nell'anno 1980;
    Credito  industriale  sardo:  lire  103 miliardi, di cui lire 100
miliardi nell'anno 1979 e lire 3 miliardi nell'anno 1980";
    all'articolo 2, primo comma, le parole: ", Il Banco di Sicilia ed
il  Banco  di Sardegna", sono sostituite dalle seguenti: "ed il Banco
di Sicilia";
    l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "Le  autorizzazioni  di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre
1978, n. 787, se relative a societa' consortili aventi per oggetto la
sottoscrizione  di  azioni  e  di obbligazioni convertibili emesse da
imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della
chimica,  per  aumenti  di  capitale  ed  emissioni  di  obbligazioni
convertibili  connessi  a piani di risanamento delle imprese medesime
presentati    al    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  entro  il  15  ottobre 1979, saranno rilasciate dal
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
    Dallo   stesso   Comitato   interministeriale   saranno  altresi'
rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 5
della  legge  5  dicembre  1978,  n.  787,  concernenti crediti verso
imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della
chimica  per  il  cui risanamento intervengono societa' consortili ai
sensi  degli  articoli  1  e 4 della medesima legge, limitatamente ai
piani  di  risanamento  presentati  al  Ministro  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 15 ottobre 1979";
    all'articolo  6,  primo  comma,  le  parole:  265  miliardi, sono
sostituite dalle seguenti: 250 miliardi;
    l'articolo 7 e' soppresso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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