Legge Ordinaria n. 589 del 14/11/1979 (Pubblicata nella G.U. del 23 novembre 1979 n. 320)
Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I provvedimenti straordinari a sostegno  delle  attivita'  musicali
previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio  1977,  n.  426,  sono
disposti anche per l'anno 1979. 
  Le disponibilita' previste dal terzo comma  dell'articolo  1  della
legge 22 luglio 1977, n. 426, sono elevate, per l'esercizio 1979,  di
lire 3 miliardi e 300 milioni. 
  Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge. 
  Lo  stanziamento  del  fondo  speciale  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul
fondo di cui  all'articolo  2,  lettera  b),  della  legge  stessa  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' determinato in lire  750
milioni. 
  L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalita'  di  cui  al
primo comma dell'articolo 40 della legge sopraindicata, e' destinato,
per un ammontare non  superiore  a  lire  200  milioni,  a  sostenere
istituti tesi a  raccogliere  documentazioni,  fornire  informazioni,
effettuare ricerche  sulle  attivita'  musicali,  nonche'  centri  di
iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale,  promossi  da
enti ed associazioni,  volti  a  realizzare  forme  di  coordinamento
organico  e  continuativo  della  produzione  musicale  e  della  sua
distribuzione ed iniziative di carattere  propedeutico  e  formativo,
senza scopo di lucro. 
  La quota del fondo stesso destinata alla concessione di  contributi
a favore di complessi  bandistici  ai  sensi  della  lettera  a)  del
secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967,
n. 800, e' determinata in misura non superiore a lire 250 milioni. 
 

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