Legge Ordinaria n. 59 del 07/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1979 n. 56)
Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:


                               Art. 1.

  La  parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in
cancelleria  il  ricorso  o  il  controricorso  o  che fa istanza per
l'assegnazione  o  la  vendita  dei  beni  pignorati,  e'  tenuta  al
pagamento  dell'imposta  di  bollo  nella  misura  e con le modalita'
stabilite dall'articolo 2.
  I  diritti  di cancelleria, i diritti, le indennita' di trasferta e
le  spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e
degli   altri   atti  del  procedimento  eseguita  su  richiesta  del
cancelliere, nonche' il diritto di chiamata di causa sono corrisposti
nella  misura  stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante
l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a
cura  del  Ministero  delle  finanze,  ovvero mediante versamento dei
relativi  importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del
registro di Roma.
  La  parte  applica,  sulla  nota  di  iscrizione  a  ruolo  di  cui
all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un
foglio  di  carta contenente l'indicazione degli estremi della causa,
le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
  Il  cancelliere  provvede  ad annullare le marche o le ricevute dei
versamenti  sui  conti  correnti postali mediante timbro a inchiostro
indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone
gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento.
Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al
comma  terzo,  deve  essere  allegato  a  cura  del  cancelliere  nel
fascicolo di ufficio.
  Il  cancelliere  rifiuta  di  ricevere  gli atti, se le marche o le
ricevute  dei  versamenti  sui  conti correnti postali mancano o sono
d'importo inferiore a quello stabilito.
  Nulla   e'   innovato   per   i  procedimenti  davanti  al  giudice
conciliatore.
 

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