Legge Ordinaria n. 64 del 16/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1979 n. 61)
Interpretazione autentica dell'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante provvedimenti a favore delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  provvidenze  previste  dall'articolo  17  del  decreto-legge 13
maggio  1976,  n.  227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio  1976,  n.  336,  rifinanziate  a norma dell'articolo 28 della
legge  8  agosto  1977,  n.  546,  si  applicano anche per gli eventi
sismici  verificatisi  dopo  il  maggio 1976 nei comuni della regione
Friuli-Venezia  Giulia,  determinati  ai  sensi  dell'articolo 20 del
decreto  stesso,  nonche' ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge
18  settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni nella legge
30 ottobre 1976, n. 730.
  I  sindaci  dei  comuni  interessati, sulla scorta delle risultanze
delle  quali sono in possesso, o di cui sono, comunque, a conoscenza,
eventualmente integrate da accertamenti suppletivi o dalla produzione
di    idonea   documentazione   da   richiedersi   ai   capifamiglia,
determineranno  d'ufficio  l'entita'  della perdita di vestiario o di
biancheria,  di mobili o di suppellettili dagli stessi subita a causa
degli  eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976, formulando le
relative   proposte   per   la  corresponsione  dei  contributi  alle
competenti  prefetture,  le  quali  provvederanno, relativamente alle
pratiche  che riterranno accoglibili, alla concessione dei contributi
medesimi  nell'ambito delle autorizzazioni di spesa all'uopo disposte
con le norme indicate al comma precedente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 febbraio 1979

                               PERTINI

                                                  ANDREOTTI - ROGNONI
                                                           - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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