Legge Ordinaria n. 652 del 24/12/1979 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1979 n. 352)
Disposizioni riguardanti alcune categorie di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Proroga  del  termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della
legge  10  ottobre  1974,  n.  496,  e  all'articolo 2 della legge 21
dicembre 1977, n. 932.
  Nei  confronti  dei  tenenti  colonnelli  del ruolo ordinario e del
ruolo  separato  e  limitato  del  Corpo  delle  guardie  di pubblica
sicurezza  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza che, entro il 31
dicembre  1979,  maturino  quattro  anni di anzianita' di grado o una
anzianita'  complessiva  di  servizio  non  inferiore  a  25 anni, il
termine  di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre
1974,  n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932,
e'  prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del
limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello.
 

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