Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 668 del 24/12/1979 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1980 n. 3)
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, concernente facilitazioni di viaggio in favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, concernente facilitazioni di viaggio in favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, e' sostituito con il seguente: "Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere localita' del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, e' concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente sulle navi gestite da imprese di navigazione nonche' dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da approvarsi nei modi di legge". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addi' 24 dicembre 1979 PERTINI COSSIGA - MALFATTI - PANDOLFI - PRETI - EVANGELISTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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