Legge Ordinaria n. 668 del 24/12/1979 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1980 n. 3)
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, concernente facilitazioni di viaggio in favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  L'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, e' sostituito  con
il seguente: 
  "Ai  connazionali  che,  trovandosi  nelle  condizioni   di   poter
beneficiare  della   legge   1°   aprile   1959,   n.   252,   devono
necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere localita'
del territorio della Repubblica non collegate dalla rete  ferroviaria
dello Stato sia pure in parte del percorso, e'  concessa,  una  volta
all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del
costo del biglietto di passaggio in classe  turistica  o  equivalente
sulle navi gestite da imprese  di  navigazione  nonche'  dall'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il  Ministero  degli
affari esteri abbia a tal  fine  stipulata  apposita  convenzione  da
approvarsi nei modi di legge". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma addi' 24 dicembre 1979 
 
                               PERTINI 
 
                                                 COSSIGA - MALFATTI - 
                                                   PANDOLFI - PRETI - 
                                                          EVANGELISTI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
 

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