Legge Ordinaria n. 95 del 03/04/1979 (Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1979 n. 94)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi, con le seguenti modificazioni:
    l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  Art.  1  -  (Imprese  soggette  all'amministrazione straordinaria e
norme  applicabili). - Le imprese di cui al primo comma dell'articolo
1  della  legge  fallimentare,  approvata  con regio decreto 16 marzo
1942,   n.   267,   sono  soggette  a  procedura  di  amministrazione
straordinaria,  con  esclusione  del  fallimento, qualora abbiano una
esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti
di  previdenza  e  di assistenza sociale, superiore a cinque volte il
capitale  versato  ed  esistente  secondo l'ultimo bilancio approvato
nonche' a venti miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti
agevolati.
  Quando   sia  stato  accertato  giudiziariamente,  ai  sensi  degli
articoli  5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa
dei  soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato
di  insolvenza  dell'impresa  ovvero l'omesso pagamento di almeno tre
mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  dispone  con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.
  La  procedura  si  attua  ad opera di uno o tre commissari sotto la
vigilanza    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  ed  e'  disciplinata,  in  quanto  non diversamente
stabilito  con  il  presente  decreto-legge,  dagli  articoli  195  e
seguenti  e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del
commissario  e' disposta su parere conforme del Comitato dei Ministri
per il coordinamento della politica industriale (CIPI).
  Del  comitato  di  sorveglianza devono far parte, a seconda che sia
composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari,
scelti  tra  persone  particolarmente  esperte  nel ramo di attivita'
esercitato  dall'impresa.  A  tutti gli effetti stabiliti dalla legge
fallimentare,   il  provvedimento  di  cui  al  comma  precedente  e'
equiparato   al   decreto   che   ordina   la   liquidazione   coatta
amministrativa;
  l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  Art.  2 - (Poteri e compenso del commissario). - Con il decreto che
dispone  la  procedura  di  amministrazione straordinaria puo' essere
disposta,  tenendo  anche  conto  dell'interesse  dei  creditori,  la
continuazione  dell'esercizio  dell'impresa  da parte del commissario
per  un  periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta
per  non  oltre  un  anno su conforme parere del CIPI. Con successivi
decreti,  tenendo  anche conto di eventuali richieste del comitato di
sorveglianza e su conforme parere del CIPI, puo' essere in tutto o in
parte    revocata    l'autorizzazione    a   continuare   l'esercizio
dell'impresa.
  Il  commissario  predispone  un  programma,  la cui esecuzione deve
essere autorizzata dall'autorita' di vigilanza su conforme parere del
CIPI.  Il  programma  deve  prevedere,  in quanto possibile e tenendo
conto  degli  interessi  dei  creditori,  un  piano  di  risanamento,
coerente   con   gli   indirizzi   della  politica  industriale,  con
indicazione  specifica  degli  impianti  da riattivare e di quelli da
completare,   nonche'   degli   impianti  o  complessi  aziendali  da
trasferire  e  degli  eventuali  nuovi  assetti  imprenditoriali; per
quanto  possibile  deve  essere  preservata  l'unita'  dei  complessi
operativi, compresi quelli da trasferire.
  Sino  a  quando  il  programma non e' esecutivo, gli atti eccedenti
l'ordinaria    amministrazione    devono    essere   specificatamente
autorizzati  dal  CIPI  a  pena  di nullita'. L'autorizzazione non e'
necessaria  per  gli  atti  previsti  nell'articolo  35  della  legge
fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.
  Nella  distribuzione  di  acconti ai creditori previsti dal secondo
comma  dell'articolo  212  della  legge fallimentare sono preferiti i
lavoratori  dipendenti  e  le imprese artigiane e industriali con non
piu' di cento dipendenti.
  Il   compenso   del  commissario  e'  liquidato  dall'autorita'  di
vigilanza  in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti
pubblici economici e tenendo conto della entita' della gestione;
  dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
  Art.  2-bis  - (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello Stato puo'
garantire   in  tutto  o  in  parte  i  debiti  che  le  societa'  in
amministrazione  straordinaria contraggono con istituzioni creditizie
per  il  finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione
ed   il   completamento   di   impianti,   immobili  ed  attrezzature
industriali.
  L'ammontare  complessivo  delle  garanzie  prestate  ai  sensi  del
precedente  comma  non  puo'  eccedere,  per  il totale delle imprese
garantite, i cinquecento miliardi di lire.
  Le  condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie saranno
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera
del CIPI.
  Gli  oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo
dello  stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi
tra le spese di carattere obbligatorio;
  all'articolo  3,  secondo comma, il primo periodo e' l'accertamento
giudiziario  dello  stato di insolvenza delle societa' su indicate e'
compiuto  dal  tribunale  ai sensi del secondo comma dell'articolo 1,
anche per iniziativa del commissario o dei commissari;
  e  al medesimo comma le parole: del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono sostituite dalle seguenti:
    della legge fallimentare;
    all'articolo 3, dopo il secondo, sono aggiunti i seguenti commi:

    Nei confronti delle societa' di cui al primo comma, ancorche' non
sia  stato  accertato  lo  stato  di  insolvenza,  il commissario o i
commissari  delle  societa'  poste  in  amministrazione straordinaria
possono  esperire  l'azione  revocatoria di cui all'articolo 67 della
legge fallimentare, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2)
e 3) dello stesso articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori
alla  sentenza  dichiarativa dello stato di insolvenza della societa'
in  amministrazione straordinaria, e relativamente agli atti indicati
al  n.  4)  e al secondo comma di detto articolo, posti in essere nei
tre anni anteriori.
  Ai  fini dell'esperimento dell'azione il commissario o i commissari
possono  richiedere  informazioni  alla  Commissione nazionale per le
societa'  e  la  borsa,  e  ad  ogni altro pubblico ufficio, che sono
tenuti a fornirle entro trenta giorni. Possono altresi' chiedere alla
CONSOB  di  effettuare,  allo  scopo di accertare tutti i rapporti di
carattere  giuridico  e  patrimoniale  intercorsi  tra le societa' in
amministrazione   straordinaria  e  quelle  passivamente  legittimate
rispetto  all'azione  revocatoria  di  cui  al  comma  precedente, le
indagini consentite dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. L'accertamento
deve compiersi entro 120 giorni dalla data della richiesta.
  Il  commissario  e'  legittimato  a  proporre  la denuncia prevista
dall'articolo  2409  del  codice civile contro gli amministratori e i
sindaci  delle  societa'  indicate alle lettere a), b) e c) del primo
comma  del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza
delle  piu'  gravi  irregolarita'  di  cui  al terzo comma del citato
articolo  2409  il  commissario potra' essere nominato amministratore
giudiziario  della  societa'  i  cui amministratori hanno compiuto le
gravi irregolarita' sopra indicate.
  Le  domande  giudiziali  previste  dai commi precedenti e quelle di
responsabilita'   cui   il   commissario   e'   legittimato  a  norma
dell'articolo  206,  primo  comma,  della  legge  fallimentare, vanno
proposte  dinanzi  al  tribunale  che  ha accertato il primo stato di
insolvenza  ai  sensi  dell'articolo  1,  secondo  comma, con il rito
disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze
sono provvisoriamente esecutive.
  Le  norme  di  cui  ai commi precedenti sono applicabili anche agli
atti  e  ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto-legge;
  all'articolo 3, dopo l'ultimo e' aggiunto il seguente comma:

  Nei casi di societa' collegate a norma del primo comma del presente
articolo,  ove  si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli
amministratori  delle  societa'  che  hanno esercitato tale direzione
rispondono  in  solido  con  gli  amministratori  della  societa'  in
amministrazione  straordinaria  dei  danni  da  questi cagionati alla
societa' stessa;
  all'articolo  4,  primo comma, sono soppresse le parole: al momento
della  dichiarazione  o successivamente; al secondo comma, le parole:
del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267, sono sostituite dalle
seguenti:
    della legge fallimentare;
    l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  Art.   5   -   (Interventi  di  societa'  consortili).  -  Ai  fini
dell'acquisto di aziende, complessi aziendali o impianti appartenenti
alle  imprese  poste  in  amministrazione  straordinaria ai sensi del
presente  decreto,  le  societa'  consortili,  di  cui  alla  legge 5
dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove societa' per azioni.
  Le  disposizioni  del presente decreto non si applicano, dalla data
della  costituzione  e  per la durata della societa' consortile, alle
imprese  per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione
di  societa' consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787,
ne'  alle  societa'  che  le  controllano  a  norma del secondo comma
dell'articolo 2 della legge medesima. Tuttavia la societa' consortile
puo'  in  ogni  momento  domandare la dichiarazione giudiziaria dello
stato  di  insolvenza di tali imprese, ai sensi e per gli effetti del
presente decreto;
  dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
  Art. 5-bis - (Agevolazioni fiscali sui trasferimenti).
  I trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi
a  singoli  rami  di  impresa,  appartenenti  alle  imprese  poste in
amministrazione  straordinaria  ai  sensi  del  presente decreto sono
soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di un milione di
lire;
  Art. 5-ter - (Modifiche all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978,
n.  787). - Dopo l'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, e'
inserito il seguente:
  "Art.  4-bis.  -  Il  Ministro  del  tesoro,  sentito il parere del
Comitato  per  il credito e il risparmio, una volta approvati i piani
di risanamento ai sensi del precedente articolo 4, puo' convocare gli
istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito
industriale  e  le  aziende  di  credito,  i  quali  risultino essere
creditori dell'impresa il cui piano di risanamento e' stato approvato
affinche' deliberino sulla costituzione di una societa' consortile ai
sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  1,  destinata  al
risanamento dell'impresa medesima.
  La  costituzione  della  societa'  consortile deve essere approvata
dalla  maggioranza  degli,  istituti  ed  aziende  votanti  la  quale
rappresenti tre quarti della totalita' dei crediti, degli istituti ed
aziende convocati per la deliberazione.
  La  partecipazione alla societa' consortile, la cui costituzione e'
approvata  a  norma del comma precedente, e' vincolante per tutti gli
istituti  ed  aziende  convocati  per  la deliberazione, i quali sono
obbligati   a   partecipare   alla   societa'  consortile  in  misura
proporzionale  ai  rispettivi  crediti nei confronti della impresa da
risanare,  fermi  restando i limiti previsti dal quinto e sesto comma
dell'articolo 1 della presente legge.
  E'  tuttavia consentito agli istituti od aziende dissenzienti o che
non  abbiano  partecipato  alla votazione di rinunciare a partecipare
alla   societa'   consortile   negando   la   propria   adesione  con
comunicazione  al  Ministro del tesoro entro il termine perentorio di
30  giorni  dalla  comunicazione  della deliberazione. In tal caso le
quote  di  partecipazione dei creditori che abbiano negato la propria
adesione saranno ripartite fra gli istituti e le aziende partecipanti
in  misura  proporzionale  alle rispettive quote, sempre nel rispetto
dei  limiti  previsti  dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della
presente legge.
  Dalla  data  dell'invio dell'avviso di convocazione di cui al primo
comma  e  per  i  due  anni successivi, gli istituti e le aziende che
hanno negato la propria adesione non possono, sotto pena di nullita',
iniziare  o  proseguire azioni esecutive sul patrimonio della impresa
per il cui risanamento e' stata costituita la societa' consortile ne'
possono  acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto agli
istituti  ed  aziende  di credito che hanno partecipato alla societa'
consortile medesima.
  Le  prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti
rimangono sospese e le decadenze non si verificano";
  all'articolo  6,  il  primo  e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:

  Ai  fini di quanto previsto dalla legge fallimentare, relativamente
alle  imprese  per  le  quali  e'  stata  disposta  la  procedura  di
amministrazione  straordinaria  e'  competente  il  tribunale  che ha
accertato   lo  stato  di  insolvenza  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'articolo  1  del  presente decreto, ferma restando la competenza
ordinaria  per  le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato
di  insolvenza  e  alle  sentenze  di  cui all'articolo 4 del decreto
stesso.
  L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
  La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in
amministrazione straordinaria venduti dal commissario e' ordinata con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato;
  dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
  Art. 6-bis - (Modalita' di trasferimenti di complessi aziendali). -
Nei  casi di trasferimenti di aziende, impianti o complessi aziendali
o  di  immobili  o  mobili  in  blocco e' consentita la vendita senza
incanto  e  la  vendita  ad  offerta privata, previa l'autorizzazione
dell'autorita'  di  vigilanza  e  sentito  il  parere del comitato di
sorveglianza.
  Nei  casi predetti, il valore dei beni da trasferire e' determinato
da uno o piu' esperti nominati dal commissario liquidatore i quali si
atterranno  ai  criteri  di valutazione propri a ciascuno dei beni da
trasferire e, quando trattasi di aziende o complessi aziendali, ad un
criterio   di   valutazione  che  tenga  conto,  tra  l'altro,  della
redditivita' all'atto della stima e nel biennio successivo.
  Art.  6-ter  -  (Durata  di  applicazione).  -  Le disposizioni del
presente decreto si applicano sino all'entrata in vigore di una nuova
legge di riforma del regime delle societa'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 3 aprile 1979

                               PERTINI

                                              ANDREOTTI - NICOLAZZI -
                                                  MORLINO - VISENTINI
                                                           - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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