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Legge Ordinaria n. 114 del 02/04/1980 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1980 n. 95)
Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e dei capi di seconda classe della Marina.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per gli anni dal 1979  al  1983,  il  numero  delle  promozioni  da
maresciallo  capo  a  maresciallo  maggiore  dell'Esercito  e   gradi
corrispondenti della Marina in servizio permanente e' stabilito  come
segue: 
    per l'Esercito - ruolo unico delle armi e dei servizi:  n.  1.350
unita'  nell'anno  1979  e  700  unita'  per  ciascuno   degli   anni
successivi; 
    per la Marina: n. 450 unita' nell'anno 1979 ed in ciascuno  degli
anni successivi, fatta eccezione per l'anno  1981  per  il  quale  il
numero delle promozioni e' stabilito in 600 unita'. 
  Non possono essere comunque promossi i marescialli capi e i capi di
seconda classe che  non  abbiano  compiuto  almeno  quattro  anni  di
anzianita' di grado. 
  Le promozioni di cui al precedente primo comma hanno luogo anche in
soprannumero agli organici dei marescialli maggiori  e  dei  capi  di
prima classe e  decorrono  dal  1  gennaio  di  ciascun  anno  per  i
sottufficiali che entro tale data  abbiano  compiuto  almeno  quattro
anni di anzianita' nel grado di maresciallo capo o di capo di seconda
classe. 
  I marescialli capi ed i capi di seconda classe sono valutati con  i
criteri vigenti per ciascuna Forza armata e, se idonei, sono iscritti
nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. 
  I quadri di avanzamento a maresciallo maggiore e a  capo  di  prima
classe gia' formati per l'anno 1979 restano operanti. 
  Le promozioni in soprannumero per l'anno 1979 disposte ai sensi del
presente articolo hanno decorrenza, agli  effetti  giuridici,  dal  1
gennaio 1979 e, agli effetti economici, dal 1 gennaio 1980. 
 

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