Legge Ordinaria n. 115 del 03/04/1980 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1980 n. 95)
Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  provvedere  alle necessita' di rinascita e di ripristino nelle
zone  delle  regioni  Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi
sismici   del  19  settembre  1979  e  successivi,  e'  assegnato  un
contributo  speciale,  da  iscrivere  nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di:
    a)  lire  200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50
miliardi  per  l'anno  finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno
finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982;
    b)  lire  45  miliardi  alla regione Marche, in ragione di lire 5
miliardi  per  l'anno  finanziario  1980, lire 25 miliardi per l'anno
finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982;
    c)  lire  30  miliardi  alla  regione Lazio, in ragione di lire 5
miliardi  per  l'anno  finanziario  1980, lire 15 miliardi per l'anno
finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982.
  Con  le anzidette somme le citate regioni provvedono, anche a mezzo
di   delega   agli   enti   locali   e   con  finalita'  di  sviluppo
economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della
produzione  industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria
competenza,   con   particolare  riguardo  a  quelli  concernenti  il
ripristino  o  la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico,
di  acquedotti,  di  fognatura,  di ospedali e strade non statali, di
ogni  altra  opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di
contributi  per  il  ripristino  e  la  ricostruzione  degli immobili
privati danneggiati, nonche' agli interventi nel settore agricolo, di
cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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