Legge Ordinaria n. 12 del 22/01/1980 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1980 n. 35)
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda le condizioni per l'avanzamento dei capitani di fregata.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Al quadro I - ruolo normale del Corpo di  stato  maggiore  -  della
tabella n. 2  annessa  alla  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  e
successive modificazioni, nella  colonna  3,  in  corrispondenza  del
grado di capitano di fregata, le parole: "3 anni di imbarco,  di  cui
almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte  nel
grado di capitano di corvetta (1)" sono sostituite dalle seguenti: "3
anni di imbarco, di cui almeno 12 mesi in comando, anche se  compiuti
in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta". La  nota  (1)
e' soppressa. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 gennaio 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                      COSSIGA - SARTI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
 

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