Legge Ordinaria n. 123 del 02/04/1980 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1980 n. 96)
Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1 gennaio 1980 le  istituzioni  culturali  elencate
nella tabella, di cui al secondo comma del  presente  articolo,  sono
ammesse al contributo ordinario  annuale  dello  Stato  nella  misura
indicata nella  tabella  stessa.  La  tabella  puo'  includere  anche
istituzioni che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
non fruiscano di contributo finanziario dello Stato,  ed  e'  emanata
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del  Ministro
per i beni culturali e ambientali, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, sentito il parere  delle  commissioni  permanenti  delle  due
Camere competenti per materia, entro trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge. 
  Condizione per l'iscrizione nella tabella e' che: 
    a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale; 
    b) gli enti svolgano e promuovano attivita' di ricerca; 
    c) gli enti svolgano attivita' sulla base  di  un  programma  che
abbracci almeno un triennio e dispongano  delle  attrezzature  idonee
per lo svolgimento delle loro attivita'. 
  Non  possono  essere  comprese  nella  tabella  quelle  istituzioni
culturali e di ricerca scientifica che operino strettamente sotto  la
competenza e la vigilanza  di  amministrazioni  statali  diverse  dal
Ministero per i beni culturali e ambientali. 
  La tabella e' soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le
stesse formalita' di cui al primo comma. La eventuale modifica  degli
stanziamenti complessivi, di cui al  capitolo  1605  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  per  i  beni  culturali   e
ambientali, in conseguenza della modifica triennale della tabella, ha
luogo con la legge annuale di bilancio. 
  Con la pubblicazione della tabella le precedenti  norme  istitutive
di finanziamenti a favore degli enti in essa  indicati  si  intendono
abrogate. 
  Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella  tabella
per  manifestazioni  rientranti  nelle  specifiche  attribuzioni   di
Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali. 
 

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