Legge Ordinaria n. 126 del 31/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1980 n. 101)
Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  10 gennaio 1979 i cittadini italiani affetti dal
morbo   di  Hansen,  riconosciuti  tali  da  una  pubblica  autorita'
sanitaria  individuata  dalle regioni e ricoverati in appositi luoghi
di  cura  o  assistiti  a  domicilio, hanno diritto al sussidio nella
misura di L. 20.000 giornaliere lorde.
  Il  sussidio  indicato  al primo comma e' integrato di L. 4.000 per
ogni familiare a carico.
  In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo
comma  hanno  diritto  al  sussidio  nella  misura  concorrente  alla
formazione  di un reddito annuo netto di L. 7.500.000, ferma restando
l'integrazione di cui al precedente comma.
  Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono
le  disposizioni  previste dal testo unico delle norme concernenti la
concessione  degli  assegni  familiari,  approvate  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  E'  abrogato  il secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno
1971, n. 404.
  L'integrazione  di  cui  al secondo comma in favore dei familiari a
carico  viene  corrisposta  fino  a  ventiquattro  mesi dopo la morte
dell'hanseniano.
  L'erogazione  del sussidio di cui al primo comma e' temporaneamente
sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai
trattamenti  profilattici  e  terapeutici  prescritti  dall'autorita'
sanitaria  competente  e  conformi alle norme previste dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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