Legge Ordinaria n. 210 del 22/05/1980 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1980 n. 155)
Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi da parte del personale degli equipaggi di unita' navali dell'Aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Coloro  che  provengono  dagli  equipaggi  delle  unita'  navali in
dotazione  all'Aeronautica militare iscritte ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1976, n. 1015, in un ruolo
speciale  del  naviglio  militare  dello Stato, possono, entro cinque
anni  dalla  cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la
gente   di   mare,   a   prescindere  dal  limite  di  eta'  previsto
dall'articolo   119   del  codice  della  navigazione,  conseguire  i
sottoelencati  titoli professionali marittimi previsti dagli articoli
270-bis  e  271  del  regolamento  per la esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio  1952,  n.  328,  purche'  siano  in  possesso dei requisiti
indicati  per  ciascuno  di essi, maturati durante la prestazione del
servizio:
    1) meccanico, navale di prima classe:
      a)  abbiano  raggiunto  almeno il grado di maresciallo di terza
classe;
      b)  abbiano compiuto quattro anni di navigazione in servizio di
macchina  dei  quali  almeno  uno  su  unita'  dotate  di propulsione
endotermica   di   potenza   non   inferiore   a  500  cavalli  asse.
L'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica;
    2) meccanico navale di seconda classe per motonavi:
     a) abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore;
      b) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici
per  almeno  tre  anni,  dei  quali  almeno  uno  su unita' dotate di
propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 maggio 1980

                               PERTINI

                                                  COSSIGA - LAGORIO -
                                                  FOSCHI - SIGNORELLO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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