Legge Ordinaria n. 304 del 26/06/1980 (Pubblicata nella G.U. del 10 luglio 1980 n. 188)
Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'organico  dei  sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del
Corpo  degli  agenti di custodia, di cui all'articolo 2 della legge 2
dicembre 1975, n. 603, e' stabilito come segue:

marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 240
marescialli capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 300
marescialli ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 345
brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2.170
appuntati e guardie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 17.171
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)