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Legge Ordinaria n. 343 del 08/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1980 n. 197)
Incorporamento di unita' di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie.
Incorporamento di unita' di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nel relativo ruolo organico, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. L'entita' del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa. Il servizio delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie e', a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito. Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovra' tenersi conto del loro particolare grado di addestramento. Il servizio verra' svolto possibilmente nella regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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