Legge Ordinaria n. 383 del 23/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1980 n. 210)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267,
concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi
spettanti  ai  componenti  delle  commissioni  di  esami nelle scuole
statali,  al  fine  di assicurare il regolare svolgimento degli esami
finali dell'anno scolastico 1979-80 con le seguenti modificazioni:

  Nel  titolo  sono  soppresse  le  parole:  al fine di assicurare il
regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.
  Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente:
  Art. 1-bis. - Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei
membri delle commissioni degli esami di maturita', il Ministero della
pubblica  istruzione  trasmette  l'elenco  dei  docenti  i quali, pur
avendo  presentato  domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari
provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.
  Nel   caso   in  cui  dopo  le  nomine  intervenissero  rinunce,  i
provveditori  agli  studi  provvederanno  a  nominare i sostituti dei
presidenti  e  dei  commissari  che  ne  abbiano  fatto domanda - ove
possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.
  All'articolo 3, il primo comma e' sostituito dal seguente:

  Ai  componenti  le commissioni di esami di qualifica negli istituti
professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai
componenti  le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di
idoneita'   negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  e
artistica, nonche' ai componenti le commissioni degli esami dei corsi
integrativi  per  i  diplomati  degli istituti magistrali e dei licei
artistici  e'  corrisposto  il  compenso  giornaliero di L. 1.500. Ai
presidenti e' corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500.
  All'articolo  8,  le parole: anno finanziario 1983, sono sostituite
dalle seguenti: anno finanziario 1981.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 luglio 1980

                               PERTINI

                                                    COSSIGA - SARTI -
                                                  LA MALFA - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

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