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Legge Ordinaria n. 422 del 08/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1980 n. 220)
Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali.
Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' europea i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi. Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto. I contributi sono ripartiti nel modo seguente: a) il 20 per cento della somma stanziata e' ripartita in misura uguale tra i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma precedente; b) la somma residua e' ripartita tra i partiti aventi diritto in proporzione ai voti ottenuti. I contributi per le spese elettorali sono versati su domanda dei rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera. L'erogazione dei contributi e' disposta con decreto del Presidente della Camera, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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