Legge Ordinaria n. 438 del 08/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1980 n. 226)
Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo   2  della  legge  8  giugno  1978,  n.  306,  e'  cosi'
modificato:
  "Il  limite  massimo  dei  contributi  previsti  dai  commi  primo,
secondo,  terzo,  sesto  e  settimo  dell'articolo  4  della  legge 4
novembre  1963,  n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge
31  maggio  1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni,
nell'ammontare  risultante  dalla elevazione disposta dall'articolo 2
della  legge  19  dicembre  1973, n. 837, e' ulteriormente elevato di
lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma
e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6
milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari
che,  alla  data  del 1 luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione
del decreto di concessione del contributo.
  L'aumento   di   cui  al  comma  precedente  e'  altresi'  concesso
proporzionalmente  a  favore  di  coloro  che  hanno gia' iniziata la
ricostruzione,  limitatamente alla parte di contributo liquidata o da
liquidare  posteriormente al 1 luglio 1976, anche a prescindere dalle
perizie  effettuate,  nonche' per l'esecuzione ai prezzi correnti dei
lavori  indispensabili  per il completamento e la funzionalita' delle
unita' immobiliari, ancorche' non previsti nel progetto originario.
  Gli  aumenti  di  cui  ai precedenti commi sono concessi nei limiti
degli   stanziamenti  di  cui  al  secondo  comma,  lettera  a),  del
precedente articolo 1".
 

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